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Articolo 57 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Dispositivo dell'art. 57 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48(1).

2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3. Si applica l'articolo 116(2).

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

  1. a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
  2. b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3(1).

4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102(2).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 57, comma 2; (con l'art. 16, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 57.

Spiegazione dell'art. 57 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono strumenti di tipo negoziale e stragiudiziale mediante i quali, per superare la crisi, il debitore può accordarsi con una parte dei creditori ed al contempo dilazionare di 120 giorni il pagamento di coloro che rimangano estranei all'accordo. Benché si tratti di un accordo di natura privatistica, la Corte di Cassazione ha ripetutamente qualificato gli ADR come "procedure concorsuali", vista la possibilità per il debitore di incidere su tutti i propri creditori e considerata la pur limitata presenza dell'autorità giudiziaria (Cass. 9087/2018).
A differenza del concordato preventivo, il debitore non deve presentare una domanda di apertura della procedura, ma può limitarsi a trattare i contenuti del piano con i creditori interessati in sede stragiudiziale, per poi richiederne l'omologazione da parte del Tribunale, necessaria affinché il debitore possa accedere alle dilazioni di pagamento dei creditori estranei all'accordo.
Ai fini dell'omologazione, tuttavia:
  1. il debitore deve dimostrare di aver raggiunto un accordo con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti;
  2. il piano deve assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro i termini dilatori;
  3. un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei contenuti del piano, la sua funzionalità al superamento della crisi e l'idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.

Massime relative all'art. 57 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. civ. n. 5948/2026

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 ss. CCII, la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parte formale nel giudizio di omologazione, mediante proposizione di opposizione ex art. 48, comma 4, CCII; ne è privo, pertanto, il creditore ivi compresi l'INPS o l'Agenzia delle Entrate che, pur essendo destinatario del c.d. cram down fiscale o previdenziale di cui all'art. 63 CCII (nel regime anteriore all'art. 1-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. con modif. in l. 10 agosto 2023, n. 103), non abbia partecipato al giudizio di omologa, salvo che con il reclamo deduca un vizio procedurale che abbia impedito la sua partecipazione al giudizio medesimo.

Cass. civ. n. 4365/2026

È incontrovertibile configurare un uso distorto dell'istituto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 63 c.c.i.i. ove si dimostri che il debitore ha posto in essere operazioni meramente strumentali atte a costruire un piano liquidatorio al fine esclusivo di azzerare sostanzialmente il debito fiscale, senza una reale prospettiva di ristrutturazione del debito che interessi altri creditori. La valutazione in punto di fatto circa l'abuso del diritto concorsuale è riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, salvo vizio motivazionale.

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