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Articolo 513 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Separazione contro i legatari di specie

Dispositivo dell'art. 513 Codice Civile

I creditori del defunto(1) possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie [649, 756 c.c.](2).

Note

(1) Tale diritto spetta solo ai creditori, non ai legatari.
(2) Benchè attraverso il legato di specie, ossia quello che ha ad oggetto beni determinati o diritti che fanno parte del patrimonio del de cuius, la proprietà si trasferisca al legatario al momento della morte del testatore (v. art. 649 c. 2 del c.c.), i creditori del defunto hanno il diritto di ottenere la separazione anche su tali beni e diritti. In tale ipotesi al legatario di specie è consentito chiedere la separazione su altri beni del defunto per ottenere il valore equivalente al proprio legato di specie, con preferenza sui legatari non separatisti e sui creditori dell'erede.

Ratio Legis

Anche i beni di cui il testatore ha disposto attraverso un legato di specie continuano a garantire i creditori di questo, pur essendo divenuti di proprietà del legatario alla morte del de cuius. La norma favorisce, quindi i creditori ("certat de damno vitando") ai legatari ("certat de lucro captando").

Spiegazione dell'art. 513 Codice Civile

Oggetto della separazione sono esclusivamente i beni ereditari necessari a soddisfare il diritto di credito dei separatisti.

Nel caso in cui il valore dei beni oggetto di separazione sia eccessivo rispetto al valore dei crediti garantiti si applica il rimedio della riduzione di cui all'articolo 2872 del codice civile proprio delle ipoteche.

La norma in esame prevede la possibilità di esercitare la separazione anche con riguardo ai beni oggetto del legato di specie.
Detti beni non compongono la massa ereditaria in quanto all'apertura della successione la loro proprietà si trasferisce automaticamente in capo al legatario beneficiario.

Il legislatore con la norma in esame ha previsto una tutela a favore dei creditori ereditari contro l'eventualità che le ragioni degli stessi vengano deluse dal testare che disponendo di tutti suoi beni a titolo di legato impedisca di fatto agli stessi di soddisfarsi sul suo patrimonio.
Trattasi di una tutela che opera in via subordinata nella sola ipotesi in cui i beni dell'eredità non siano presumibilmente sufficienti ad esaudire il soddisfacimento dei crediti ereditari.

Si devono ritenere esclusi dall'esercizio del diritto di separazione i beni acquistati dall'erede iure proprio (indennità di assicurazione) e non iure successionis nonchè quelli donati al de cuius con patto di reversibilità per il caso di premorienza del donatario.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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