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Articolo 1166 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore

Dispositivo dell'art. 1166 Codice Civile

Nell'usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, né l'impedimento derivante da condizione o da termine, né le cause di sospensione indicate dall'articolo 2942.

L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti [954 comma 4, 970, 1014, 1073].

Ratio Legis

La disposizione protegge i terzi possessori di un immobile che si possa evincere da un titolo autonomo dal titolare effettivo del bene; lo stato dei terzi possessori prescinde, infatti, da quello del loro dante causa, sicchè i vincoli cui quest'ultimo è soggetto nei rapporti con il titolare effettivo del bene, non si riversano in alcun modo nei loro confronti. Tale disposizione prevede, infatti, che, per il realizzarsi dell'usucapione, né l'impedimento che discenda da condizione o termine, né le cause di sospensione di cui all'art. 2942, che rilevano nei rapporti tra possessore (originario) e titolare effettivo del bene, impediscono il decorso del termine a vantaggio del terzo possessore.

Spiegazione dell'art. 1166 Codice Civile

Inefficacia delle cause d'impedimento rispetto al terzo acquirente

Questo articolo riproduce sostanzialmente l'art. 2121 codice del 1865, sostituendo però all'espressione « terzo possessore » quella più precisa di « terzo acquirente ».

Viene così tolta di mezzo la possibilità che si riproducano in sede di interpretazione del nuovo codice le dispute agitatesi sotto l'impero del codice del 1865 per la determinazione del concetto di « terzo possessore ».

La ratio della norma è chiara: essa mira ad evitare che la protezione eccezionale stabilita con le cause di sospensione possa far breccia sulla prescrizione più lunga. Ciò posto sarebbe stato opportuno che invece di limitarla alla materia immobiliare, la si fosse estesa ad ogni ipotesi di usucapione ordinaria o, quanto meno, all'usucapione dei beni mobili registrati.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

550 L'art. 1164 del c.c. regola i modi d'interversione del possesso, agli effetti dell'usucapione della proprietà, da parte di chi abbia un possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui. Si richiede in questo caso, in conformità di una norma tradizionale, che il titolo del possesso sia mutato o per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta dal possessore contro il diritto del proprietario. La disposizione non costituisce un duplicato di quella dell'art. 1141 del c.c., secondo comma, la quale non concerne l'ipotesi del possessore che tende a invertire il titolo del suo possesso, ma l'ipotesi del detentore che tende a trasformare la detenzione in possesso, per quanto identici in entrambi i casi siano i modi d'interversione. Il tempo necessario per l'usucapione decorre naturalmente dalla data in cui il titolo del possesso fu mutato. Circa le cause di sospensione e d'interruzione dell'usucapione e il computo dei termini, ho richiamato (art. 1165 del c.c.), nei limiti della loro applicabilità, le disposizioni dettate in tema di prescrizione. Il principio che il codice del 1865 sanciva nell'art. 2121 riceve, nell'art. 1166 del c.c., formulazione più chiara e completa, conforme all'interpretazione che del disposto del codice anteriore dava la migliore dottrina. Nel primo comma, l'articolo 1166 esclude che l'impedimento, che può derivare da condizione o da termine, all'esercizio del diritto, nonché le cause di sospensione della prescrizione enunciate nell'art. 2942 del c.c., e cioè le cause di sospensione stabilite con riguardo alla condizione del titolare del diritto (minori non emancipati, interdetti per infermità di mente, militari in servizio in tempo di guerra, ecc.) — le quali, ai sensi dell'art. 1165, sono anche cause di sospensione dell'usucapione — operino, nell'usucapione ventennale, rispetto al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ossia rispetto a colui che possiede senza titolo o con titolo a non domino: il corso dell'usucapione ventennale non è impedito nè sospeso, ma il possesso continua a produrre i suoi effetti. Nel secondo comma, l'art. 1166 detta una regola analoga in tema di prescrizione dei diritti reali, escludendo che le menzionate cause impeditive o sospensive della prescrizione siano opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti: questi diritti si estinguono per non uso, nonostante l'impedimento al loro esercizio o la speciale condizione del titolare. L'art. 1167 del c.c. concerne la così detta interruzione naturale. La disposizione è conforme a quella dell'art. 2124 del codice precedente, che ho tuttavia creduto di integrare al fine di chiarire che l'interruzione si ha come non avvenuta se fu proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo venne ricuperato.

Massime relative all'art. 1166 Codice Civile

Cass. civ. n. 7674/1994

Le cause di sospensione della prescrizione, previste dal R.D.L. 3 gennaio 1944, n. 1, sono opponibili anche al terzo possessore di diritti reali immobiliari — sì che non è applicabile l'esclusione prevista nei suoi confronti dall'art. 1166 c.c.— e sono rilevabili d'ufficio perché poste a tutela degli interessi della totalità dei cittadini, sull'intero territorio nazionale all'epoca interessato agli eventi bellici, e non soltanto degli interessi dei militari o delle persone al seguito di esse per ragioni di servizio.

Cass. civ. n. 3607/1977

Ove l'usufruttuario abbia iniziato ed esercitato un possesso ad usucapionem (nella specie, di una servitù di passaggio a favore del fondo tenuto in usufrutto) anche in favore del nudo proprietario, questi, una volta succedutogli nel rapporto possessorio, non può essere considerato terzo possessore al fine dell'inopponibilità, nei suoi riguardi, a norma dell'art. 1166, primo comma, c.c., delle cause di sospensione del corso della prescrizione indicate nell'art. 2942 c.c.

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