Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3607 del 6 agosto 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove l'usufruttuario abbia iniziato ed esercitato un possesso ad usucapionem (nella specie, di una servitù di passaggio a favore del fondo tenuto in usufrutto) anche in favore del nudo proprietario, questi, una volta succedutogli nel rapporto possessorio, non può essere considerato terzo possessore al fine dell'inopponibilità, nei suoi riguardi, a norma dell'art. 1166, primo comma, c.c., delle cause di sospensione del corso della prescrizione indicate nell'art. 2942 c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.