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Articolo 2867 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto

Dispositivo dell'art. 2867 Codice Civile

Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in dipendenza dell'acquisto, di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento(1).

Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o è minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione(2).

Nell'uno e nell'altro caso l'acquirente non può evitare di pagare, offrendo il rilascio dell'immobile, ma, eseguito il pagamento, l'immobile è liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all'alienante, e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni [2882].

Note

(1) Si specifica che la disposizione pone un istituto che deve rimanere fortemente differenziato dall'azione surrogatoria ex art. 2900, in quanto il terzo acquirente può anche non risultare un debitore personale dei creditori ipotecari, mentre la situazione maggiormente probabile in tema di purgazione coattiva prescrive il pagamento diretto a tutti i creditori iscritti, da parte del terzo acquirente che sia debitore nei confronti di chi vende il bene per una somma che possa soddisfare tutte le suddette pretese creditorie nei confronti del precedente proprietario.
(2) Al comma 2 viene invece prevista un'ipotesi differente: è necessario uno specifico accordo tra i creditori perché il terzo effettui il pagamento che porta alla liberazione dell'immobile da ogni peso ipotecario. In virtù dell'accordo creditorio, il terzo è obbligato a pagare e, se non lo fa, tutti i creditori iscritti potranno aprire una procedura esecutiva contro i beni del suo patrimonio e non soltanto sopra quello che risulta essere ipotecato.

Ratio Legis

La norma sancisce la cosiddetta purgazione coattiva delle ipoteche, la quale si ottiene tramite il pagamento, effettuato direttamente, di quanto dovuto da parte del terzo acquirente verso i creditori iscritti, ed è finalizzata ad evitare che si verifichi l'espropriazione, tutelando comunque contestualmente le ragioni dei creditori.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1168 Senza apportare alcuna variazione all'art. 2023 del codice anteriore, che riproduce quasi testualmente, l'art. 2867 del c.c. disciplina la cosi detta purgazione coattiva.

Massime relative all'art. 2867 Codice Civile

Cass. civ. n. 1946/1976

Nell'ipotesi dell'azione spettante, a norma dell'art. 2867 c.c., al creditore ipotecario nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato, al fine di ottenere da questo il pagamento del prezzo non ancora corrisposto all'alienante, il diritto esercitato dal suddetto creditore non è né il credito ipotecario, che non riguarda il terzo acquirente, né il diritto di ipoteca isolatamente considerato, che non è configurabile senza credito, bensì il credito personale dell'alienante con tutte le sue modalità, i suoi limiti e le eccezioni ad esso opponibili. Trattasi, peraltro, di una fattispecie che non è inquadrabile nello schema della comune azione surrogatoria, perché caratterizzata da una legittimazione primaria all'esercizio del diritto altrui e, pertanto il pagamento va eseguito direttamente al creditore ipotecario con efficacia estintiva sia del credito dell'alienante che del credito ipotecario. Inoltre non avendo la suddetta azione carattere reale, non sussiste un necessario collegamento strumentale fra la perdurante esistenza ed operatività dell'ipoteca, quale diritto reale, e la detta azione. (Nella specie per effetto della vendita dell'immobile ipotecato ad una P.A. ed alla conseguente trasformazione del medesimo in bene patrimoniale indisponibile, l'ipoteca si era estinta).

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