Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1946 del 29 maggio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi dell'azione spettante, a norma dell'art. 2867 c.c., al creditore ipotecario nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato, al fine di ottenere da questo il pagamento del prezzo non ancora corrisposto all'alienante, il diritto esercitato dal suddetto creditore non è né il credito ipotecario, che non riguarda il terzo acquirente, né il diritto di ipoteca isolatamente considerato, che non è configurabile senza credito, bensì il credito personale dell'alienante con tutte le sue modalità, i suoi limiti e le eccezioni ad esso opponibili. Trattasi, peraltro, di una fattispecie che non è inquadrabile nello schema della comune azione surrogatoria, perché caratterizzata da una legittimazione primaria all'esercizio del diritto altrui e, pertanto il pagamento va eseguito direttamente al creditore ipotecario con efficacia estintiva sia del credito dell'alienante che del credito ipotecario. Inoltre non avendo la suddetta azione carattere reale, non sussiste un necessario collegamento strumentale fra la perdurante esistenza ed operatività dell'ipoteca, quale diritto reale, e la detta azione. (Nella specie per effetto della vendita dell'immobile ipotecato ad una P.A. ed alla conseguente trasformazione del medesimo in bene patrimoniale indisponibile, l'ipoteca si era estinta).

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