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Articolo 2857 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Limiti della surrogazione

Dispositivo dell'art. 2857 Codice Civile

La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo [2868], né sui beni alienati dal debitore [2858], quando l'alienazione è stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente(1).

Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni.

Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione [596 c.p.c.] dal quale risulta l'incapienza(2).

Note

(1) Si pone qui una rilevante deroga rispetto alla surrogazione del creditore perdente: nel caso in cui vi sia un terzo datore di ipoteca infatti, egli non può avvalersi delle facoltà che la legge concede al terzo acquirente, proprio per la sua posizione di persona estranea alla costituzione della garanzia, ma il legislatore gli attribuisce il diritto di surrogarsi nelle ragioni di credito del creditore che per primo ha iscritto.
(2) La norma definisce le modalità mediante le quali si pone in essere la surrogazione: la formalità dell'annotazione, valutato lo stato di graduazione e a margine dell'ipoteca medesima, produce efficacia costitutiva e nel contempo impedisce la cancellazione della garanzia. Lo stato di incapienza è infine reso evidente dal progetto di distribuzione previsto dalle disposizioni sancite dall'articolo 596 c.p.c.

Ratio Legis

La disposizione in commento richiama la precedente ex art. 2856, in quanto esclude determinate specifiche ipotesi dalla surrogazione del creditore perdente. Il presupposto posto alla base delle deroghe ivi sancite risiede nel principio della trascrizione: infatti, nel caso si venga a creare un conflitto tra un terzo acquirente del bene sottoposto a garanzia ipotecaria ed il creditore ipotecario che ai sensi dell'articolo 2856 potrebbe far valere la sostituzione, prevale chi ha trascritto o iscritto precedentemente all'altro.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1163 Ho conservato l'istituto della surrogazione ipotecaria, disciplinato dagli art. 2856 del c.c. e art. 2857 del c.c.. Il primo dei due articoli riproduce quasi integralmente l'art. 2011 del codice del 1865, con un'aggiunta diretta a chiarire che il diritto di surroga si può esercitare anche quando il creditore anteriore si sia soddisfatto solo in parte sul prezzo dell'immobile ipotecato a favore di altri dopo di lui, per avere egli ottenuto per il residuo credito collocazione sul prezzo di beni diversi. Un duplice limite sancisce il primo comma dell'art. 2857, di nuova formulazione. Un primo limite deriva da ciò, che il diritto di surroga si può esercitare soltanto sui beni del comune debitore, non già sui beni appartenenti a un terzo datore d'ipoteca. Con l'espressa enunciazione di questo limite si dà soluzione legislativa a una questione sorta sotto l'impero del codice anteriore, per quanto la dottrina dominante, argomentando dal principi informatori dell'istituto della surroga, ritenesse questa inammissibile sui beni del terzo. Un secondo limite è nell'inammissibilità della surroga sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione è stata trascritta anteriormente all'iscrizione ipotecaria presa dal creditore perdente. In questo caso, infatti, la surroga non sarebbe possibile senza ledere il principio della prevalenza dell'anteriorità della trascrizione o iscrizione nel conflitto tra diritti legalmente acquistati e resi pubblici. Il secondo comma dell'art. 2857 risolve la questione se la surrogazione competa al creditore perdente anche sui beni acquistati dal debitore dopo che egli iscrisse ipoteca, nell'ipotesi che il creditore precedentemente iscritto, avendo ottenuto condanna del debitore, abbia esteso ipoteca giudiziale ai nuovi beni. La soluzione affermativa, adottata nel testo, è conforme all'opinione dominante in dottrina e aderente al criterio equitativo che informa l'istituto della surrogazione ipotecaria. In coerenza con l'art. 2843 del c.c., il quale rende obbligatoria l'annotazione degli atti dispositivi del credito ipotecario e della surroga nel credito stesso, l'ultimo comma dell'art. 2857 rende altresì obbligatoria l'annotazione (facoltativa secondo l'art. 2011 del codice del 1865) della surrogazione ipotecaria in margine all'iscrizione del creditore soddisfatto. Il diritto alla surrogazione non si può pertanto far valere se tale annotazione non è eseguita. Ho ritenuto opportuno aggiungere che, per ottenere l'annotazione, si deve presentare al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulti l'incapienza.

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