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Articolo 2856 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Surrogazione del creditore perdente

Dispositivo dell'art. 2856 Codice Civile

Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi [1203 n. 5] nell'ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione(1).

Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari(2).

Note

(1) La surrogazione del creditore perdente è chiamata anche surroga ipotecaria per evizione e non viene considerata una surrogazione in senso stretto, in quanto non si ha una sostituzione nel credito. Si supponga che il debitore abbia due immobili (A e B): sull'immobile A gravano un'ipoteca di Tizio, iscritta nel 2008 per 100, ed una di Sempronio, iscritta nel 2010 per 50; invece sull'immobile B gravano un'ipoteca di Tizio, iscritta nel 2008 per 100, ed una di Caio, iscritta nel 2009 per 50. Se Tizio decide di far espropriare l'immobile B che viene pertanto venduto per 100, Caio non può far valere il suo credito, nonostante abbia un'ipoteca iscritta anteriormente a quella di Sempronio: in questo caso quindi, Caio può surrogarsi nell'ipoteca che Tizio aveva sopra l'immobile A e, se Sempronio resta insoddisfatto, non potrà dolersene poiché sapeva che anteriormente alla sua era già stata iscritta un'ipoteca di 100. Si verifica perciò un trasporto di ipoteche quando ve ne siano iscritte varie a carico della stessa persona e tra queste vi sia diverso grado o estensione. La surrogazione può ovviamente avvenire su beni non sottoposti a procedura di esecuzione e nei limiti di valore della prima ipoteca.
(2) Si specifica che la disciplina di tale sostituzione si applica anche a favore dei creditori ipotecari che non hanno ricevuto soddisfazione alle loro pretese a causa della preferenza di cui si sono avvantaggiati i creditori aventi i privilegi immobiliari (v. 2745).

Ratio Legis

La norma in esame stabilisce la possibilità della cosiddetta surrogazione (v. art. 1201) del creditore perdente, finalizzata alla risoluzione di una problematica che spesso si riscontra, ovvero la necessità di consentire il soddisfacimento delle pretese anche di quei creditori che sono giudicati "perdenti" per ipoteche meno estese o prevalentemente di un grado successivo. La surrogazione fa così salvo il principio della trascrizione, nel caso in cui i beni soggetti ad ipoteca del creditore siano stati alienati ad un terzo (v. art. 2857).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1163 Ho conservato l'istituto della surrogazione ipotecaria, disciplinato dagli art. 2856 del c.c. e art. 2857 del c.c.. Il primo dei due articoli riproduce quasi integralmente l'art. 2011 del codice del 1865, con un'aggiunta diretta a chiarire che il diritto di surroga si può esercitare anche quando il creditore anteriore si sia soddisfatto solo in parte sul prezzo dell'immobile ipotecato a favore di altri dopo di lui, per avere egli ottenuto per il residuo credito collocazione sul prezzo di beni diversi. Un duplice limite sancisce il primo comma dell'art. 2857, di nuova formulazione. Un primo limite deriva da ciò, che il diritto di surroga si può esercitare soltanto sui beni del comune debitore, non già sui beni appartenenti a un terzo datore d'ipoteca. Con l'espressa enunciazione di questo limite si dà soluzione legislativa a una questione sorta sotto l'impero del codice anteriore, per quanto la dottrina dominante, argomentando dal principi informatori dell'istituto della surroga, ritenesse questa inammissibile sui beni del terzo. Un secondo limite è nell'inammissibilità della surroga sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione è stata trascritta anteriormente all'iscrizione ipotecaria presa dal creditore perdente. In questo caso, infatti, la surroga non sarebbe possibile senza ledere il principio della prevalenza dell'anteriorità della trascrizione o iscrizione nel conflitto tra diritti legalmente acquistati e resi pubblici. Il secondo comma dell'art. 2857 risolve la questione se la surrogazione competa al creditore perdente anche sui beni acquistati dal debitore dopo che egli iscrisse ipoteca, nell'ipotesi che il creditore precedentemente iscritto, avendo ottenuto condanna del debitore, abbia esteso ipoteca giudiziale ai nuovi beni. La soluzione affermativa, adottata nel testo, è conforme all'opinione dominante in dottrina e aderente al criterio equitativo che informa l'istituto della surrogazione ipotecaria. In coerenza con l'art. 2843 del c.c., il quale rende obbligatoria l'annotazione degli atti dispositivi del credito ipotecario e della surroga nel credito stesso, l'ultimo comma dell'art. 2857 rende altresì obbligatoria l'annotazione (facoltativa secondo l'art. 2011 del codice del 1865) della surrogazione ipotecaria in margine all'iscrizione del creditore soddisfatto. Il diritto alla surrogazione non si può pertanto far valere se tale annotazione non è eseguita. Ho ritenuto opportuno aggiungere che, per ottenere l'annotazione, si deve presentare al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulti l'incapienza.

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