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Articolo 2802 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche

Dispositivo dell'art. 2802 Codice Civile

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale [2791](1). Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.

Note

(1) In tali ipotesi di applicazione della regola dell'attivazione giuridica in capo al creditore pignoratizio, egli si atteggia come un usufruttuario (v. 978).

Ratio Legis

La norma enuncia la regola generale secondo la quale sul creditore pignoratizio incombe il cosiddetto obbligo di attivazione giuridica della cosa, tutte le volte che essa sia rappresentata da un complesso di beni che, per loro natura, vanno gestiti o scambiati.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

600 Nell'art. 700, a proposito dell'obbligo del creditore pignoratizio di conservare il credito, ho preferito all'espressione "curare la conservazione del credito" l'altra "compiere atti conservativi del credito" per chiarire che si deve provvedere alla conservazione della ragione creditoria e non alla conservazione delle garanzie del credito.

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