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Articolo 2803 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Riscossione del credito dato in pegno

Dispositivo dell'art. 2803 Codice Civile

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798(1).

Note

(1) Se il credito garantito non è ancora addivenuto a scadenza, il creditore pignoratizio procede adempiendo il proprio obbligo di riscossione del credito ricevuto in pegno attraverso un giudizio di cognizione o di esecuzione, e depositando successivamente l'oggetto in caso di espressa richiesta da parte del debitore. Nell'ipotesi in cui, invece, il credito pignoratizio risulti essere già scaduto, il creditore pignoratizio può trattenere sul credito dato in garanzia e riscosso la somma sulla quale ottenere soddisfazione alle proprie pretese, se si tratta di denaro, se invece si tratta di cose diverse, può farla vendere o chiederne direttamente l'assegnazione in virtù degli articoli 2797 e 2798. Nel caso in cui non vi sia un'iniziativa da parte del creditore pignoratizio per ottenere la riscossione del credito, il debitore potrà agire sua sponte, tramite un procedimento di cognizione o di esecuzione, anche se, tuttavia, egli non potrà raggiungere l'ottenimento della somma, la quale in ogni caso verrà consegnata nelle mani del creditore pignoratizio o in quelle di un depositario eletto tale dal giudice, nell'ipotesi in cui il creditore non accetti di riceverla.

Ratio Legis

La disposizione in commento è posta al fine di definire la differenza di disciplina applicabile al pegno che grava sui crediti a seconda che il credito garantito sia o meno scaduto e a seconda dell'oggetto del pegno stesso.

Spiegazione dell'art. 2803 Codice Civile

Scaduto il credito avuto in pegno, il c. p. incassa e compensa con quanto gli è dovuto : ammissibilità della compensa zio ne anche nel fallimento del c. p.

Com'è insieme autorizzato e tenuto a riscuotere gli interessi, così è insieme autorizzato e tenuto il c. p. a riscuotere alla scadenza il credito ricevuto in pegno. Del danaro cosi riscosso essendo perciò debi­tore, compensa con quanto gli è dovuto.

La compensazione è ammissibile anche nel fallimento del c. p. perché nell'intenzione delle parti il negozio e la sua garanzia reale sono tutto uno: compensazione da ammettere perciò anche quando si negava, come si negava sotto l'impero del cod. com. del 1882, che fosse ammissi­bile la compensazione nel fallimento. Ora la legge fallimentare prevede che fra debiti e crediti del fallito v'è compensazione.


Diritto del c. p. di incassare il danaro dovuto dal debitore ce­duto, anche se il debito scade prima della scadenza del credito garantito da pe­gno

Se però il credito dato in pegno ha per oggetto somme di denaro e scade prima della scadenza del credito garantito, non occorre atten­dere tale scadenza : il creditore trattiene il danaro addebitandosi l'interusurium.

Non ha il debitore alcun legittimo interesse ad attendere la scadenza del proprio debito : vi ha invece interesse se il credito dato in pegno ha per oggetto cose fungibili diverse dal denaro ch'egli forse spera varranno di più, o che può aver vendute ad altri per consegna proprio al giorno in cui gli scade il debito garantito.


Se il c. p. si appropria delle somme incassate dal debitore ceduto ri­sponde di appropriazione indebita

Nel momento in cui incassa danaro dovuto pel credito datogli in pegno il creditore pignoratizio non è nella medesima condizione del creditore cui all'origine, a garanzia del credito, furono versate somme di denaro. Le quali, nella comune intenzione delle parti, dovevano im­mediatamente divenire sua proprietà e solo alla scadenza del suo cre­dito conteggiarsi. Perciò il creditore pignoratizio che ebbe il pegno ir­regolare e poi alla scadenza del suo credito (risultato di minor somma o dichiarato inesistente, o annullabile) non versa al debitore la differenza ne è soltanto debitore civile.

Non commette appropriazione indebita. Atteso che per tempo ab­bastanza lungo gli è stato consentito l'uso del danaro : attesa l'impas­sibilità di tenere per cosi lungo tempo, separato il danaro del cre­ditore da quello del debitore, non è possibile che essi abbiano voluto
il trasferimento del possesso e non anche il trasferimento della pro­prietà.

Invece nel pegno irregolare successivo (indennità di assicurazione o risarcimento di danni dovuto dal danneggiatore del pegno) e nel pegno di crediti è volontà delle parti che il creditore pignoratizio incassi per pagarsi e versare subito il supero.

Se perciò se ne appropria, commette appropriazione indebita: poichè della somma gli era stato trasferito il solo possesso al solo scopo di soddisfarsi nei limiti del proprio credito, e coll'obbligo di immediata resti­tuzione del di più: art. 646 del c.p..

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

601 Ho riprodotto dall'art. 681 del progetto del 1936 l'obbligo del creditore pignoratizio di riscuotere il credito ricevuto in pegno (art. 701).
Per evitare la confusione con i beni del creditore pignoratizio, ho innovato al progetto del 1936, nel senso che, qualora si tratti di denaro o di altre cose fungibili, il creditore, a richiesta del debitore, deve depositare ciò che ha riscosso, nel luogo stabilito d'accordo con il suo debitore o determinato dal giudice.
Ciò naturalmente nel solo caso in cui il debito non sia ancora scaduto. Quando invece il credito sia già esigibile, il creditore, se si tratta di denaro, può soddisfarsi, restituendo il residuo al costituente: diversamente, come prescrive l'art. 683 del progetto del 1936, può far vendere le cose ricevute o chiederne l'attribuzione, a norma degli articoli 693 e 694.

Massime relative all'art. 2803 Codice Civile

Cass. civ. n. 3674/2014

Il patto che preveda la facoltā del creditore pignoratizio di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, e cosė di seguito a ogni successiva scadenza dei titoli provenienti dal rinnovo o dai rinnovi, con l'avvertenza che gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati restino soggetti all'originario vincolo di pegno, č incompatibile con il pegno irregolare, in quanto la riscossione dei titoli alla scadenza (e non la vendita degli stessi in qualsiasi momento) e l'acquisto di titoli della stessa natura rendono evidente la mera surrogazione dell'oggetto di un pegno regolare e non l'attribuzione alla banca della facoltā di disporre dei titoli. Né ad escludere tale natura č idonea l'inclusione dei titoli in un certificato cumulativo, atteso che la dematerializzazione, pur superando la fisicitā del titolo, non č incompatibile con il pegno regolare, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, attraverso meccanismi alternativi di scritturazione, senza la movimentazione e senza neppure la creazione del supporto cartaceo.

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