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Articolo 2801 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Consegna del documento

Dispositivo dell'art. 2801 Codice Civile

Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore(1).

Note

(1) Deve ribadirsi che nonostante sia prevista la consegna del documento, il pegno in questione continua ad avere ad oggetto il credito, differenziandosi perciò sempre dal pegno sui titoli di credito ex art. 1992, dove oggetto è invece il documento che incorpora il diritto.

Ratio Legis

La norma in commento è posta al fine di disciplinare l'ipotesi in cui il credito sottoposto a pegno risulti da un documento.

Spiegazione dell'art. 2801 Codice Civile

Fondamento dell’obbligo del costituente di consegnare al creditore il documento del credito

Il diritto dato in pegno pub risultare o non ancora risultare da un documento : l'inventore può aver dato in pegno la sua invenzione prima ancora di averne ottenuto attestato di privativa. In tal caso il pegno è ugualmente valido se il diritto impegnato è effettivamente esercitato dal creditore pignoratizio: se questi ad es. è il solo a contrattare con chi vuol utilizzare l'invenzione, è il solo ad averne il corrispettivo.

Ma di regola i diritti dati in pegno, specie poi se sono diritti di cre­dito, risultano da scrittura privata o da atto pubblico : dispone perciò l'art. 28o1 che il costituente deve consegnare il documento al creditore pignoratizio.

L'obbligo del debitore di consegnare al creditore il titolo del credito datogli in pegno non discende necessariamente dall'art. 2787. Il quale (come già l'art. 1882 cod. del 1865 e l'art. 456 cod. com.) se per la pre­lazione del creditore richiede ch'egli sia in possesso della cosa datagli in pegno, non esige necessariamente ch'egli abbia il documento del credito : per la prelazione basta la notifica al debitore ceduto o la sua ac­cettazione, con atto avente data certa. Solo se si tratta di titoli di cre­dito il possesso del titolo è indispensabile per l'esercizio del diritto : quando invece il debito non è scritto in un titolo di credito, il diritto può essere esercitato anche senza il possesso del documento.

Tuttavia non è indifferente pel creditore non avere il documento. Da tale mancanza pub derivargli pregiudizio vero è che l'art. 1189 è più rigoroso del 1242 cod. del 1865, nel ritenere valido il pagamento fatto al creditore apparente : l'art. 1189 libera il debitore che in buona fede esegua il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, mentre l'art. 1242 cod. del 1865 libera il debitore che in buona fede ha pagato a chi si trova nel possesso del credito.' Tuttavia — pur diminuito il pericolo se non addirittura reso im­possibile che il debitore (notificatagli la costituzione del pegno) non paghi al creditore pignoratizio questi ha sempre interesse ad avere il documento : non foss'altro che come mezzo di prova di quanto avuto in pegno.

Se non vi fosse l'art. 2801 l'obbligo del costituente di conservare il pegno si arguirebbe ugualmente dal principio che chi è tenuto ad obbligazione, dovendola adempiere in buona fede, è tenuto anche agli adminicula iuris : come ad es. il diritto di servitù comprende : ciò che è necessario per usarne (art. 1o64); ed il documento se non è necessario è quasi sempre utile all'esercizio del credito serve a far co­noscere al creditore pignoratizio tutto quanto e come è dovuto dal de­bitore ceduto.


Pegno di credito non risultante da documento

Poiché l'art. 2787 (art. 1882 cod. del 1865) esige che il debitore consegni titolo al creditore pignoratizio, può darsi in pegno un credito non risultante da scritto, ? Giustamente nell'interpretazione dell'art. 1882 prevaleva la soluzione affermativa.

L'art. 2787 (come l'art. 1882 cod. del 1865) contempla le sole cose corporali ed i crediti risultanti da scrittura ; ma non esclude che si pos­sano dare in pegno anche crediti non risultanti da scrittura, quali ad es. i crediti per risarcimento di danni causati da fatto illecito : quali i censi ed i canoni non enfiteutici che possono non risultare da scrittura, o dei quali può il titolare essere sprovvisto del titolo, ecc. Sulle cose cor­porali è possibile esercitare un potere fisico visibilmente riconoscibile ; perciò il possesso del creditore pignoratizio deve permanentemente ma­nifestare e dire agli interessati (passati e futuri creditori chirografari) che il debitore non dispone più della cosa. Questa manifestazione perma­nente di disposizione (di cose corporali) non vi può essere pei diritti di credito, dei quali non vi è possesso. A tutelare gli interessi della gene­ralità basta perciò che il debitore abbia notificato il pegno al suo debi­tore autorizzandolo a pagare al creditore pignoratizio ; o che il debitore ceduto con atto avente data certa abbia dichiarato di pagare al creditore cui il credito è stato dato in pegno.

La consegna di cose corporali (o del titolo) richiesta dall'art. 2787 è necessaria in quanto la continuità del possesso del creditore pignora­tizio è a tutela dei terzi. Ma quando non v'è scrittura, è pur possibile il pegno di crediti, bastando in tal caso che ne sia investito il creditore pignoratizio, o per notificazione (da parte sua o del debitore) a1 debitore ceduto, o perché questi con atto avente' data certa ha dichiarato di ri­conoscere il creditore pignoratizio come unico investito della titolarità del credito dato in pegno.


Pegno di credito non originario, ma derivante da pegno di cosa perita cui si surroga l’indennità

Può essere originario il ,pegno di credito ; ma può anche deri­vare dal perimento del pegno e dall'essere dovuta al creditore l'inden­nità di assicurazione, ovvero il ricavo di quanto deve per indennizzo chi ha ingiustamente causato il perimento del pegno. In tal caso, al momento in cui il creditore pignoratizio è autorizzato ad incassare per pagarsi, il pegno si trasforma in irregolare. Al credito (del creditore pignoratizio) si contrappone il suo debito per quanto ha incassato, e si compensa. La compensazione (anche quando, prima dell'art. 56 R. D. 16 marzo 1942, n. 267 non si compensavano debiti e crediti del fallito) aveva luogo anche nel fallimento del creditore pignoratizio perché i due crediti contrapposti hanno origine in mi rapporto unico la cui defi­nizione (come le parti hanno voluto, in epoca non sospetta) non lede la par conditio creditorum.

Più frequentemente che sotto l'impero del vecchio cod. civile si avrà ora il pegno di credito non originario : il pegno di credito per surroga­zione dell'indennità alla cosa oggetto del pegno, attesa la disposizione generale dell'art. 2742 per cui le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o dei deterioramenti di cose soggette a privilegio, pegno od ipoteca sono vincolate al pagamento dei crediti pignoratizi od ipotecari secondo il loro grado, eccetto che vengano im­piegate a riparare la perdita o il deterioramento. Opportuna codifica­zione del principio generale per cui l'indennità, nell'intenzione delle parti, surroga la cosa sinistrata.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

599 Ho redatto l'art. 699 (678 del progetto del 1936) nel senso di fare intendere che la possibilità che il credito dato in pegno risulti da un documento è una ipotesi ma non la sola fattispecie di pegno di crediti. Ritengo, infatti, che possa darsi in pegno pure un credito non risultante da scrittura.
Prevale in dottrina la soluzione affermativa in quanto l'art. 1882 cod. civ., che si voleva far operare nel senso contrario all'opinione da me accolta, contempla le sole cose corporali e i crediti incorporati in un titolo, senza escludere la possibilità di dare in pegno crediti non documentati. In realtà il presupposto dello spossessamento come condizione di opponibilità del privilegio vuole essere un sintomo esteriore della esistenza del pegno, ed esso può essere ben sostituito dalla notificazione del pegno al debitore del credito dato in garanzia, o dalla dichiarazione di detto debitore mediante la quale egli riconosce la dazione in garanzia.

Massime relative all'art. 2801 Codice Civile

Cass. civ. n. 13551/2006

In tema di pegno di crediti, il mero scambio dei consensi produce solo gli effetti prodromici disciplinati dagli artt. 2801 e 2802 c.c., ma non dà luogo, di per sé solo, alla nascita del diritto reale di garanzia sul credito, poiché questo sorge solo con la notificazione del titolo costitutivo al terzo debitore, e cioè col completamento di una fattispecie a formazione successiva la quale assicura al creditore il diritto di prelazione sul credito. Né rileva che nella cessione dei crediti l'accettazione del debitore ceduto operi sul piano dell'efficacia e non dell'esistenza della cessione, atteso che la differenza tra le due discipline si spiega con la circostanza che la cessione del credito, nei rapporti tra cedente e cessionario, è già perfetta con la stipulazione dell'atto di cessione e quindi non deve coinvolgere il debitore, nei confronti del quale deve soltanto essere resa certa, mediante la comunicazione o la notificazione dell'atto di cessione, la data della sua efficacia. Al contrario, nella costituzione del pegno di credito, il debitore deve essere messo in grado di conoscere la costituzione della garanzia sul credito, perché essa opera come sostituzione sostanziale del creditore pignoratizio al concedente nell'esercizio del credito oggetto del pegno.

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