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Sezione IV - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dell'ordine dei privilegi

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1133 La graduazione dei privilegi, alla quale il codice del 1865 dedicava poche e non organiche disposizioni, comprese nella parte relativa ai privilegi mobiliari (articoli 1959 e 1960), trova nel nuovo codice una regolamentazione più precisa e completa. Il maggior grado di preminenza, come nel codice del 1865, è assegnato al privilegio delle spese di giustizia, con l'aggiunta che la preminenza ha luogo anche in confronto di quei privilegi per i quali le leggi speciali si limitano a dichiarare, genericamente, che essi sono preferiti ad ogni altro credito (art. 2777 del c.c.). Relativamente facile si presentava la determinazione dell'ordine dei privilegi sugli immobili, dato il loro esiguo numero: a ciò provvede l'art. 2780 del c.c.. A gravi perplessità invece dava luogo la graduazione dei privilegi mobiliari, sia per la loro molteplicità, sia per la difficoltà di una razionale determinazione del favore della causa nei loro reciproci rapporti, sia infine per la necessità di assegnare un grado anche ai privilegi richiamati nel codice, quando la loro posizione non era chiaramente stabilita dalle leggi speciali. I criteri che ho seguito in proposito sono i seguenti: a) ho collocato in una posizione di particolare preminenza quei crediti che ridondano, indirettamente, a beneficio di tutti i creditori (spese di conservazione o miglioramento della cosa, somministrazioni o prestazioni destinate all'aumento della produzione agricola); b) ho mantenuto l'alto grado di preferenza che il codice del 1865 attribuiva ai crediti per tributi muniti di privilegio speciale; c) immediatamente dopo ho collocato quei crediti derivanti da prestazioni che pongono la cosa in potere del creditore o in una situazione nella quale egli la possa facilmente apprendere (crediti del mandatario, del vettore, del depositario, ecc.); d) ho mantenuto inalterato, per quanto era possibile, ai privilegi introdotti da leggi speciali e richiamati nel codice il grado di prelazione loro assegnato dalle leggi medesime, quando questo non dava luogo a dubbio; e) ho collocato i privilegi generali dopo tutti i privilegi speciali, in considerazione della particolare relazione che questi ultimi determinano tra il creditore e la cosa soggetta al privilegio, nonché in considerazione della maggiore garanzia che il credito munito di privilegio generale trova nell'ampiezza del diritto e nella conseguente facilità di soddisfacimento. Dopo avere applicato tali criteri nell'art. 2778 del c.c., ho contemplato in separata disposizione (art. 2779 del c.c.) il caso di concorso di privilegi mobiliari con le ipoteche sugli autoveicoli, previste nel successivo art. 2810 del c.c.. Il principio di ragione accolto nel primo comma dell'art. 2782 del c.c., secondo il quale i crediti egualmente privilegiati concorrono per contributo, è applicato, nel secondo comma, dello stesso articolo, anche al caso di concorso di più privilegi, riguardo ai quali le leggi speciali che li introducono dichiarano, con identica formula generica, che essi hanno la preferenza sopra ogni altro credito. E' sembrato infatti che, in mancanza di un criterio atto a stabilire, secondo la legge, quale di essi dovesse essere preferito agli altri, fosse da usare a tutti eguale trattamento nei reciproci rapporti. Una particolare illustrazione meritano gli art. 2781 del c.c. e art. 2783 del c.c.. Il primo di tali articoli regola il concorso tra crediti privilegiati e credito assistito da pegno, nei casi in cui la legge, derogando al disposto dell'art. 2715, primo comma,assegna ad uno dei detti crediti privilegiati un grado di prelazione superiore a quello del credito garantito da pegno, mentre l'altro credito privilegiato, che nell'ordine dei privilegi è anteriore al primo, dovrebbe, secondo le norme generali, essere posposto al pegno. La situazione non può che essere ispirata a un criterio di mera opportunità, perchè il conflitto non potrebbe risolversi senza il sacrificio di uno dei crediti e senza una deroga ai principi. Tra i vari criteri che si potevano in astratto seguire ho ritenuto preferibile adottare, nell'art. 2781, quello di dare in ogni caso al credito munito di un privilegio preferito al pegno anche la preferenza sul credito munito di privilegio che, per l'ordine stabilito nell'art. 2778 del c.c., gli si sarebbe dovuto anteporre. L'art. 2783 del c.c., infine, ha per iscopo di colmare una lacuna che si verifica non di rado per la incompletezza di alcune leggi speciali, che, nell'introdurre un privilegio, si astengono dallo stabilirne il grado e non forniscono un criterio per poterlo determinare. La disposizione, se talvolta può non corrispondere al pensiero del compilatore della legge speciale, stabilisce però una norma sicura per risolvere una difficoltà che altrimenti sarebbe insolubile.