Cassazione civile Sez. I sentenza n. 330 del 14 gennaio 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di privilegi sopra gli immobili per crediti per le imposte sui redditi immobiliari e con riguardo alla dichiarazione di fallimento del contribuente, l'art. 2771, secondo comma, c.c., che limita il privilegio alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si proceda all'esecuzione e nell'anno precedente, deve essere inteso nel senso che detto privilegio è temporalmente limitato alle imposte poste in riscossione mediante l'iscrizione nei ruoli dell'anno in corso al momento in cui l'esattore si insinua al passivo del fallimento e dell'anno anteriore, purché il presupposto di imposta (produzione del reddito imponibile) si sia verificato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, senza che tale interpretazione trovi ostacolo nel disposto dell'art. 2916 c.c. (che stabilisce la inefficacia dei privilegi dei crediti sorti dopo il pignoramento) o dell'art. 521. fall. (che limita il concorso ai crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento).

(massima n. 2)

In tema di privilegio speciale sui mobili inerenti a crediti per le imposte sui redditi, l'art. 2759 c.c. (che riconosce privilegio speciale ai crediti per imposte sul reddito sui mobili strumentali all'esercizio dell'impresa e sulle merci relative, con collocamento al settimo posto nell'ordine dei privilegi sui mobili) limita l'efficacia del privilegio a due periodi di imposta e cioè ai due anni più recenti tra quelli in cui è sorto il credito tributario e che necessariamente debbono precedere il pignoramento (art. 2916, sub 3, c.c.) da chiunque sia stata promossa l'esecuzione individuale o l'inizio dell'esecuzione collettiva (artt. 44 e 52 l. fall.).

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