Contenuto di questo privilegio. Sua analogia col privilegio delle spese di giustizia sui mobili
Il primo e più favorito dei privilegi immobiliari è quello delle spese di giustizia. Esso ha contenuto in tutto corrispondente a quello dell’art. 2755, del quale ci siamo già occupati, e molti deiconcetti svolti nel commento di quell'articolo si attagliano a questo privilegio.
Cosi, per quel che riguarda il significato della parola spese, e delle espressioni atti conservativi o di espropriazione, ed interesse comune dei creditori, ci limitiamo a rinviare a quanto venne esposto a proposito di quell'articolo. Solo, per quel che riguarda l'interesse comune dei creditori, dobbiamo qui ricordare che vanno escluse dal privilegio le spese fatte dal creditore per ottenere la dichiarazione giudiziale dal proprio diritto, come pure le spese che il creditore avesse incontrato nel corso del giudizio di esecuzione per respingere delle contestazioni interessanti solo la sua persona ed estranee quindi alla massa dei creditori.
Ricordiamo pure che la utilità della spesa dev'essere considerata solo dal punto di vista potenziale : basta cioè che la spesa sia idonea per se stessa ad avvantaggiare la massa dei creditori. Se tale vantaggio Venisse poi meno in seguito per fatti indipendenti dalla volontà del creditore procedente, essa non cesserebbe dall'essere privilegiata. Se, al contrario, a ciò avesse decisamente contribuito la condotta del creditore, come se egli avesse abbandonato la procedura di esecuzione, che poi fosse stata ripresa da altri, non potrebbe quegli valersi del privilegio in esame.
La valutazione poi della utilità o meno della spesa dev'essere fatta nei confronti della massa dei creditori concorrenti, e quindi al momento della graduazione. È perciò che quando anche la sentenza che riconosce il credito o risolve una contestazione sorta nel processo esecutivo, dichiarasse privilegiate le spese relative, come non di rado avviene in pratica, tale dichiarazione non basterebbe a rendere effettivamente privilegiata la spesa se poi, al momento della graduazione, il giudice dell'esecuzione, chiamato a formare il progetto relativo (art. 596 c.p.c.) ravvisasse mancare nella spesa stessa gli estremi voluti dalla legge : in tal caso egli dovrebbe negare l'ammissione del privilegio.
Il nuovo codice non accenna in modo particolare, come invece faceva il codice del 1865, alle spese di graduazione ; ma la locuzione più comprensiva dell'articolo in esame (spese di giustizia per l'espropriazione), in confronto a quella del codice precedente (spese del giudizio di espropriazione), non lascia alcun dubbio sull’estensione del privilegio a tali spese.
Spese del giudizio di liberazione dell'immobile dalle ipoteche. Spese di giustizia penale
Il capoverso dell'articolo anche le spese fatte dall'acquirente di liberazione dell'immobile stesso dalle ipoteche (prevista a regolata dagli articoli 2889 e seguenti). In verità il privilegio veniva ammesso anche sotto l'impero del codice del 1865, benchè questo non ne facesse esplicita dichiarazione, giovandosi l'interprete del richiamo che l'articolo 740 del codice di procedura civile faceva delle disposizioni relative al giudizio di espropriazione, fra le quali doveva ritenersi compresa anche quella relativa al privilegio.
Le spese di difesa penale e gli altri crediti ai quali può dar luogo al relativo procedimento non hanno un privilegio sugli immobili, ma semplicemente un'ipoteca legale, ai sensi dell' art. 189 cod. pen., e817 del cod. civ., la quale, naturalmente non può dare altro diritto di prelazione, nei rapporti di altri creditori, che quello inerente al proprio grado d'iscrizione. Ma, nel concorso fra più crediti derivanti dal reato, nei reciproci rapporti, essendo essi garantiti dalla stessa ipoteca legale, si osserva la graduazione stabilita dall'art. 191 del codice penale.