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Articolo 2724 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Eccezioni al divieto della prova testimoniale

Dispositivo dell'art. 2724 Codice Civile

La prova per testimoni [244 c.p.c. ss.] è ammessa in ogni caso:

  1. 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
  2. 2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta(1);
  3. 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova(2).

Note

(1) L'impossibilità materiale si verifica in ipotesi abbastanza sporadiche, quali situazioni di calamità o disastri naturali (ad esempio, perdita dei documenti in caso di incendi o inondazioni); maggiormente frequenti risultano invece le possibilità di atti non procurabili per impossibilità morale, la cui origine deve in ogni caso essere precisamente dimostrata dalla parte che intende sfruttare la prova testimoniale (si tratta ad esempio dei contratti conclusi tra persone legate da rapporti di intima parentela o comunque di un particolare riguardo).
(2) Si tratta di un'ipotesi che può comprendere una serie molto vasta di circostanze: vi rientrano infatti la totalità dei casi di smarrimento, distruzione o sottrazione dei documenti, con l'unica condizione richiesta che l'evento non si sia prodotto per causa derivante dalla parte che intende avvalersi dell'espediente probatorio, alla quale spetterà dunque la dimostrazione della diligenza del buon padre di famiglia (v. 1176) nelle operazioni di custodia dell'atto in questione.

Ratio Legis

La disposizione sancisce tassative ipotesi, nelle quali per il giudice ricorre l'obbligo di ammettere la prova testimoniale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1115 L'art. 2724 del c.c. riproduce, eliminando esemplificazioni in parte inutili e in parte inesatte, le eccezioni che al divieto della prova testimoniale ponevano gli articoli 1347 e 1348 del codice civile anteriore, non senza però apportare all'art. 1348 due varianti: con la prima si chiarisce, in conformità dell'interpretazione prevalsa in dottrina e in giurisprudenza, che l'impossibilità di procurarsi la prova scritta può essere anche morale; con la seconda, alla locuzione del codice precedente, che parlava di perdita del documento "in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore", si sostituisce una formula più semplice e chiara, che fa riferimento all'assenza di qualsiasi colpa nella perdita del documento. Delle tre eccezioni enunciate dall'art. 2724 soltanto quest'ultima estende il suo ambito ai casi in cui, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto e a quella in cui la forma scritta è richiesta ad substantiam (art. 2725 del c.c.). Da tale disposizione scaturisce un'ulteriore limitazione del campo nel quale la prova per testimoni era ammissibile secondo il codice di commercio, dato che per l'art. 53 del detto codice la prova testimoniale di un contratto per cui il codice stesso avesse richiesto la prova scritta, avrebbe potuto ammettersi anche nel caso che concorresse l'una o l'altra delle prime due eccezioni (principio di prova per iscritto, impossibilità di procurarsi la prova scritta).

Massime relative all'art. 2724 Codice Civile

Cass. civ. n. 24306/2017

In tema di contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta "ad probationem" ovvero "ad substantiam", colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, producendo in giudizio il contratto in originale, non potendosi avvalere della prova testimoniale né di quella per presunzioni per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale.

Cass. civ. n. 7093/2017

In tema di simulazione assoluta di un negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità, il documento che può costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che un assegno circolare costituiva principio di prova scritta, ex art. 2724 c.c., perché era proveniente dalla controparte in quanto sottoscritto dalla stessa "a girata" e che, in ordine al nesso logico con il fatto, esso era integrato dal riferimento al percorso del denaro che avrebbe dovuto servire al pagamento del prezzo).

Cass. civ. n. 13857/2016

L'impossibilità morale di procurarsi la prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724, comma 1, n. 2, c.c., rende ammissibile il ricorso alla prova testimoniale, non è configurabile a fronte della mera astratta posizione di preminenza della persona dalla quale la dichiarazione scritta doveva essere pretesa, o di un vincolo affettivo con la persona stessa, ma non è comunque esigibile l'allegazione di circostanze ostative assolute, sicché tale situazione non può essere negata in presenza di circostanze, anche di dettaglio, particolari o speciali, concorrenti a specificare la situazione di oggettivo impedimento psicologico, dovendosi volgere l'operato del giudice, con specifica sensibilità, alla valutazione delle circostanze allegate, sia in relazione al tipo di rapporto dedotto "inter partes", sia alla possibile incidenza di eventi o situazioni particolari.

Cass. civ. n. 11467/2016

In tema di simulazione del contratto, il principio di prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724, n. 1, c.c. consente eccezionalmente la prova per testi (e, quindi, presuntiva) deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono così sovvertire e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, sicché lo stesso non può desumersi dal medesimo atto impugnato per simulazione, non ricorrendo alcun riferimento o collegamento logico, in contrasto con il documento, tra il negozio asseritamente simulato e quello sottostante.

Cass. civ. n. 15845/2015

Il principio di prova per iscritto (art. 2724, n. 1, c.c.) idoneo a consentire l'ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta (art. 1417 c.c.) può anche essere costituito da una scrittura non firmata (nella specie, un'intervista rilasciata dalla parte ad un giornalista) purché le dichiarazioni in essa contenute siano state espressamente o tacitamente accettate dal dichiarante, del quale non è necessaria la sottoscrizione.

Cass. civ. n. 18554/2013

In tema di prova testimoniale, per la ricorrenza della condizione dell'impossibilità morale di procurarsi la prova scritta, di cui all'art. 2724, n. 2, c.c., non è sufficiente una situazione di astratta influenza, di autorità o di prestigio della persona dalla quale lo scritto dovrebbe essere preteso, nè di vincolo di amicizia, di parentela o di affinità di quest'ultima nei confronti della parte interessata all'acquisizione della prova, occorrendo, altresì, ulteriori speciali e particolari circostanze confluenti e concorrenti a determinarla.

Cass. civ. n. 17766/2012

Gli estremi richiesti dall'art. 2724, n. 1, c.c. perché un documento possa costituire principio di prova per iscritto - così eccezionalmente consentendo l'ammissione, come nella specie, della prova per testimoni - non esigono un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo, alla stregua di un apprezzamento di merito insindacabile nella sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione.

Cass. civ. n. 3869/2004

Il documento che può costituire principio di prova per iscritto (art. 2724, n. 1 c.c.), sì da consentire l'ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta (art. 1417 c.c.) di un contratto con forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.), deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo. L'accertamento, circa la sussistenza e l'idoneità di un principio di prova scritta a rendere verosimile il fatto allegato, costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.

Cass. civ. n. 10558/2002

In materia di procedimento civile, poiché l'art. 2724 c.c. indica solamente i casi in cui la prova testimoniale è sempre ammissibile, indipendentemente da valutazioni discrezionali del giudice di merito, non è escluso che, anche là dove tali ipotesi legislativamente previste non ricorrano, detta prova possa essere validamente ammessa dal giudice di merito nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali nei casi di cui agli artt. 2721, secondo comma, e 2723 c.c. (non anche, invece, nella fattispecie dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento prevista dall'art. 2722 c.c.).

Cass. civ. n. 15760/2001

Ai fini della configurabilità della situazione di impossibilità morale di procurarsi la prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724, n. 2, c.c., rende ammissibile il ricorso alla prova testimoniale, non è sufficiente la deduzione di una astratta posizione di preminenza della persona dalla quale la dichiarazione scritta doveva essere pretesa, o di un vincolo affettivo con la persona stessa. Tuttavia, la relativa valutazione va sempre riferita al caso concreto, non potendosi pretendere l'allegazione di circostanze ostative assolute. In particolare, ove a generiche deduzioni si accompagni anche quella di altre particolari circostanze concorrenti a determinare una specifica situazione di oggettivo impedimento psicologico alla richiesta di una dichiarazione siffatta, il giudice è tenuto alla valutazione delle circostanze dedotte in relazione sia al rapporto inter partes, sia alla possibile incidenza di eventi o situazioni particolari.

Cass. civ. n. 426/2000

L'art. 2724 n. 1 c.c., nel consentire in ogni caso la prova testimoniale in presenza di un «principio di prova scritta» — che sia tale da far apparire verosimile il fatto allegato — postula la esistenza di un nesso logico fra lo scritto ed il fatto controverso, sì che quest'ultimo risulti verosimile per ragionevole relazione e non per mera congettura o illazione: è, cioè, necessario che il documento contenga un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il precedente accordo scritto, non essendo, all'uopo, sufficiente, che, in base al documento, si possa ritenere possibile o plausibile la conclusione di un nuovo patto contrastante con il precedente accordo.

Cass. civ. n. 3120/1999

Ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2724 n. 1 c.c., possono costituire principio di prova scritta anche le risposte rese dalla controparte nel corso dell'interrogatorio e consacrate nel relativo verbale, il quale dà la certezza con la sottoscrizione, che l'ammissione proviene dalla stessa parte contro la quale è stata proposta la domanda.

Cass. civ. n. 7976/1994

Ai fini dell'ammissione della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2724 c.c., la deduzione della impossibilità di procurarsi la prova scritta costituisce un onere della parte, che intenda giovarsene, per cui il giudice di merito non può rilevare di ufficio una situazione di impossibilità non dedotta né appare idonea e sufficiente ad integrare una deduzione in tal senso il generico assunto, nell'atto introduttivo del giudizio, della impossibilità morale e materiale di procurarsi un documento, senza alcun riferimento alle istanze istruttorie, formulate soltanto successivamente con l'atto di appello, nel quale l'assunto suesposto non veniva assolutamente richiamato.

Cass. civ. n. 4522/1993

Il principio di prova scritta (art. 2724 n. 1 c.c.) — che giustifica la deroga al divieto di prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 stesso codice — può desumersi dalle risposte date dalla parte all'interrogatorio, in quanto la verbalizzazione e la successiva sottoscrizione danno l'assoluta certezza che l'ammissione proviene dalla parte stessa e tale ammissione rende almeno verosimili i fatti che si dovranno poi ulteriormente provare a mezzo di testimoni.

Cass. civ. n. 6071/1990

L'eccezione alla generale inammissibilità della prova testimoniale e per presunzione di cui all'art. 2724, n. 2, c.c. è condizionata dall'esistenza di un principio di prova scritta proveniente dalla persona contro la quale è stata proposta la domanda giudiziale. Ne consegue che un documento proveniente dal de cuius non può essere invocato agli effetti della norma citata nei confronti degli eredi, ancorchè suoi aventi causa, quando la situazione soggettiva dedotta in giudizio facente capo a questi ultimi sia stata da loro acquistata non jure haereditario bensì autonomamente, cioè prima ed indipendentemente dall'apertura della successione ereditaria.

Cass. civ. n. 720/1987

L'art. 2724, n. 1, c.c., il quale introduce un'eccezione al divieto della prova testimoniale, quando vi sia un «qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato», si riferisce a documenti che siano inidonei, per il loro oggetto e contenuto, a dimostrare direttamente quel fatto, ma che siano muniti della sottoscrizione del soggetto da cui provengono, integrando questa il requisito indispensabile dello «scritto», cioè della scrittura privata. Al fine dell'applicazione della citata norma, pertanto, non pilò essere invocata una bozza contrattuale priva delle sottoscrizioni
delle parti, indipendentemente dalla circostanza che tale bozza sia compilata a mano da una delle parti medesime.

Cass. civ. n. 251/1985

Non si ha perdita incolpevole del documento, ai sensi dell'art. 2724 n. 3 c.c., quando la parte interessata, dopo la conclusione del contratto, non abbia conseguito la disponibilità della scrittura che lo documenta, atteso che in tale ipotesi manca la pregiudiziale diligenza nel conseguire il possesso della completa documentazione del negozio e, quindi, lo stesso presupposto logico di una eventuale perdita del documento.

Cass. civ. n. 2046/1978

Al fine dell'ammissibilità della prova testimoniale a norma dell'art. 2774 n. i c.c., per la sussistenza di «un principio di prova per iscritto», l'indagine sulla verosimiglianza del fatto allegato rispetto a quello accertato dal documento, e, cioè, sulla ricorrenza di una ragionevole relazione o nesso logico fra il primo ed il secondo, va condotta dal giudice del merito non con riferimento al singolo elemento indicato dalla parte interessata come principio di prova, ma attraverso il coordinamento di questo con il restante materiale probatorio risultante dagli atti, e con le particolari circostanze oggettive e soggettive del caso concreto.

Cass. civ. n. 1183/1978

Mentre la mancata ammissione della prova testimoniale, oltre i limiti di valore di cui all'art. 2721 primo comma cod. civ non abbisogna di essere giustificata con apposita motivazione, in quanto si ricollega a facoltà discrezionale del giudice del merito, detto obbligo di motivazione sussiste con riguardo all'esclusione di una ipotesi di eccezione al divieto della prova testimoniale, ai sensi dell'art. 2724 cod. civ., ove la parte istante abbia dedotto fatti riconducibili nell'ambito della previsione di tale norma.

Cass. civ. n. 2951/1975

L'art. 2724 n. 3 c.c., che permette, in ogni caso, la prova testimoniale del contratto quando il contraente abbia, senza sua colpa, perduto il documento, si riferisce anche a colui che partecipa al giudizio quale successore del contraente, nè è censurabile la valutazione del giudice del merito, il quale abbia escluso l'assenza di colpa nel comportamento del contraente che abbia smarrito il documento comprovante una sua proprietà immobiliare, non avendolo posto insieme ad altri documenti negli archivi di un'azienda di cui non era l'unico titolare, ed abbia avuto cura di controllare l'esistenza in essa del proprio importante documento.

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