Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15760 del 13 dicembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitā della situazione di impossibilitā morale di procurarsi la prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724, n. 2, c.c., rende ammissibile il ricorso alla prova testimoniale, non č sufficiente la deduzione di una astratta posizione di preminenza della persona dalla quale la dichiarazione scritta doveva essere pretesa, o di un vincolo affettivo con la persona stessa. Tuttavia, la relativa valutazione va sempre riferita al caso concreto, non potendosi pretendere l'allegazione di circostanze ostative assolute. In particolare, ove a generiche deduzioni si accompagni anche quella di altre particolari circostanze concorrenti a determinare una specifica situazione di oggettivo impedimento psicologico alla richiesta di una dichiarazione siffatta, il giudice č tenuto alla valutazione delle circostanze dedotte in relazione sia al rapporto inter partes, sia alla possibile incidenza di eventi o situazioni particolari.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.