Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4522 del 16 aprile 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio di prova scritta (art. 2724 n. 1 c.c.) — che giustifica la deroga al divieto di prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 stesso codice — può desumersi dalle risposte date dalla parte all'interrogatorio, in quanto la verbalizzazione e la successiva sottoscrizione danno l'assoluta certezza che l'ammissione proviene dalla parte stessa e tale ammissione rende almeno verosimili i fatti che si dovranno poi ulteriormente provare a mezzo di testimoni.

(massima n. 2)

Poiché la quietanza costituisce solo una dichiarazione della parte che la rilascia di aver ricevuto una determinata somma, senza vincolare anche la parte cui è diretta, quando il venditore deduca che, nonostante nel contratto abbia rilasciato quietanza liberatoria per l'intero prezzo della vendita, aveva in realtà ricevuto parte del prezzo stesso, e chieda di provare tale assunto, non si è in presenza di una simulazione del negozio, neppure con riguardo al prezzo della compravendita, sicché l'ipotesi esula dalla disciplina degli artt. 1414 e ss. c.c., comportando soltanto l'indagine sulla verità della dichiarazione unilaterale del venditore di aver ricevuto il prezzo integrale.

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