Cassazione civile Sez. II sentenza n. 24306 del 16 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta "ad probationem" ovvero "ad substantiam", colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, producendo in giudizio il contratto in originale, non potendosi avvalere della prova testimoniale né di quella per presunzioni per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale.

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