Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10558 del 19 luglio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di procedimento civile, poiché l'art. 2724 c.c. indica solamente i casi in cui la prova testimoniale č sempre ammissibile, indipendentemente da valutazioni discrezionali del giudice di merito, non č escluso che, anche lā dove tali ipotesi legislativamente previste non ricorrano, detta prova possa essere validamente ammessa dal giudice di merito nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali nei casi di cui agli artt. 2721, secondo comma, e 2723 c.c. (non anche, invece, nella fattispecie dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento prevista dall'art. 2722 c.c.).

(massima n. 2)

Le norme valutarie che vietano i pagamenti in moneta estera, al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti, non determinano l'invaliditā grave; dell'obbligazione pattuita in moneta estera, ma incidono sulle modalitā di adempimento dell'obbligazione medesima, nel senso che questa deve essere regolata in valuta italiana, ragguagliata al cambio di quella estera al giorno della scadenza del debito, attraverso l'ufficio italiano dei cambi.

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