Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2046 del 3 maggio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine dell'ammissibilitą della prova testimoniale a norma dell'art. 2774 n. i c.c., per la sussistenza di «un principio di prova per iscritto», l'indagine sulla verosimiglianza del fatto allegato rispetto a quello accertato dal documento, e, cioč, sulla ricorrenza di una ragionevole relazione o nesso logico fra il primo ed il secondo, va condotta dal giudice del merito non con riferimento al singolo elemento indicato dalla parte interessata come principio di prova, ma attraverso il coordinamento di questo con il restante materiale probatorio risultante dagli atti, e con le particolari circostanze oggettive e soggettive del caso concreto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.