Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2684 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Atti soggetti a trascrizione

Dispositivo dell'art. 2684 Codice Civile

Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'articolo 2644:

  1. 1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione [2643, 2685, 2690; c. nav. 250, 865];
  2. 2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto [2686, 2689];
  3. 3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti [2643 n. 5];
  4. 4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti [2643 n. 13];
  5. 5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti [2643 n. 6; c. nav. 643, 664, 665, 1055, 1068];
  6. 6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti [2643 n. 14, 2686](1).

Note

(1) Come per gli immobili (v. 2644), la trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili non è considerata un requisito di efficacia per il trasferimento del diritto di proprietà. Di conseguenza, la trascrizione dell'atto di vendita di un autoveicolo al Pubblico Registro Automobilistico, può essere validamente effettuato attraverso la mera forma verbale. Si tratta dunque di un semplice strumento legale di pubblicità, e da ciò discende il fatto che nell'ipotesi di una serie di vendite successive di un autoveicolo nella trascrizione nel P. R. A. può essere indicato soltanto il nome dell'ultimo proprietario.

Ratio Legis

La norma sancisce gli atti soggetti a trascrizione mobiliare, la cui elencazione è assolutamente tassativa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1097 L'elencazione degli atti contenuta nell'art. 2684 del c.c. è naturalmente meno numerosa di quella fatta per gli immobili. A parte infatti che si sono omessi in questa sede quegli atti che possono avere per oggetto solo beni immobili (es. anticresi, atti costitutivi di servitù), si dove tenere presente che l'omissione di altri atti (es. locazione, società, ecc.) si giustifica con evidenti ragioni pratiche; tanto più che, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, tutte le esigenze sono realizzate dalla trascrizione della dichiarazione di armatore o di esercente, se pure disposta a fini amministrativi e con sanzioni sostanziali solo indirette.

Massime relative all'art. 2684 Codice Civile

Cass. civ. n. 3340/1999

Gli atti traslativi della proprietà di un'autovettura risultanti da un'attestazione notarile sono opponibili agli organi deputati all'accertamento delle infrazioni in tema di circolazione stradale (nella specie, mancata copertura assicurativa), ancorché non trascritti nel pubblico registro automobilistico: tali annotazioni, infatti, costituiscono forme di pubblicità notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte al proprietario in base all'art. 196 c.s. e 6 L. 24 novembre 1981, n. 689, l'annotazione costituisce una presunzione semplice, contro la quale è ammessa prova contraria.

Cass. civ. n. 101/1990

La domanda giudiziale, diretta all'accertamento dell'avvenuto acquisto di un autoveicolo in forza di atto non trascritto, è idonea, ove trascritta, a far retroagire alla data della relativa trascrizione gli effetti favorevoli dell'eventuale sentenza di accoglimento, con opponibilità nei confronti di chi divenga successivamente titolare di diritti incompatibili, ancorché non abbia partecipato al processo, secondo le previsioni degli artt. 2684 e 2690 n. 2 c.c. Tale opponibilità sussiste, a norma dell'art. 45 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, pure nei confronti del fallimento del venditore, ove il fallimento stesso sia stato dichiarato dopo quella trascrizione, salva restando ogni questione sulla validità, efficacia e revocabilità del contratto.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!