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Sezione I - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1095 Ho già esposto le ragioni per cui è apparso necessario regolare organicamente in questa sede la pubblicità della nave, dell'aeromobile e dell'autoveicolo, per lo meno per quanto riguarda gli effetti sostanziali della pubblicità. Naturalmente mi sono limitato alle norme comuni alle tre categorie di beni mobili registrati, lasciando al codice della navigazione e alla legge speciale sugli autoveicoli il compito di disciplinare non solo le forme della pubblicità, ma anche la trascrizione di quegli atti per i quali essa è richiesta o a fini puramente amministrativi o a fini del tutto diversi da quelli normali della trascrizione. Così non si parla in questa sede della pubblicità del contratto di costruzione della nave o dell'aeromobile (articoli 238 e 853 cod. navigazione), la cui mancanza ha solo l'effetto di far ritenere che la costruzione avviene per conte del costruttore; non si parla neppure della pubblicità della società di armamento (articoli 279, 283 e 284 cod. nav.) e della dichiarazione di armatore o di esercente (articoli 271, 272, 875, cod. nav.), la quale o ha esclusivamente finalità amministrative o produce conseguenze tutte particolari di diritto sostanziale. E' chiaro che il sistema di pubblicità dei beni mobili iscritti in pubblici registri non può essere integralmente ricostruito in tutti i suoi aspetti se non si tiene conto di quelli, sia pure secondari, che sono regolati fuori del codice civile, e la cui disciplina è fatta espressamente salva dall'art. 2694 del c.c.. Si deve inoltre notare che la disciplina della pubblicità mobiliare ha molti punti di contatto con quella della pubblicità immobiliare, sia per quanto riguarda gli atti soggetti a trascrizione, sia per quanto riguarda gli effetti di essa. Mi limiterò quindi a rilevare solo i caratteri differenziali.
1098 Si deve notare che la trascrizione degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali è richiesta per gli effetti stabiliti dall'art. 2644 del c.c.. In altri termini, si afferma anche per questi beni il principio che la trascrizione è forma di pubblicità, non elemento costitutivo dell'acquieto. Il che, se per la nave e l'autoveicolo è conforme al diritto costituito, invece segna una notevole modificazione rispetto alla disciplina che la legge speciale dava per l'aeromobile. Il ripristino del principio tradizionale anche per gli aeromobili non è solo dovuto a ragioni di armonia, ma si giustifica col fatto che il sistema della trascrizione costitutiva non ha dato, neppure per gli aeromobili, dove pure il sistema di pubblicità si è creato ex novo, quei risultati che teoricamente si sarebbero potuti attendere. Del resto, le ragioni sopra illustrate a sostegno del sistema accolto dal nuovo codice valgono sicuramente anche per gli aeromobili.
1102 Per quanto riguarda le forme e le modalità della trascrizione, ho creduto opportuno di rinviare alle norme speciali che sono dettate nel codice della navigazione per le navi e gli aeromobili e nella legge speciale per gli autoveicoli, dato che si tratta di norme complesse e non uniformi, che sarebbe stato difficile e poco pratico ridurre ad unità. Per provvedere alle eventuali lacune delle disposizioni speciali si è fatto un richiamo, in via sussidiaria, alle disposizioni relative agli immobili.