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Articolo 2674 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio

Dispositivo dell'art. 2674 Codice Civile

Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intellegibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1, 3, 4, e 7(1)(2).

In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni [113 bis disp. att.](3)(4).

Note

(1) Il comma è stato modificato dall'art. 5 della L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile).
(2) Sono qui distinti due diversi casi: il conservatore può non essere in grado di decifrare i titoli, ricusandone quindi la ricezione, oppure può riscontrare la mancanza di requisiti, modalità o indicazioni previste, rifiutando l'atto.
(3) Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 1 della L. 21 gennaio 1983, n. 22 (Disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari) che ha eliminato la parte in cui si sanciva la responsabilità del conservatore nel caso di rifiuto o ritardo negli atti, con conseguente risarcimento dei danni. L'art. 5 della stessa legge ha inoltre innovato la materia attraverso l'inserimento dell'art. 223 bis delle disp. att. c.c., il quale stabilisce che i conservatori rispondano nei confronti dei terzi solo in caso di dolo o colpa grave, equiparando di fatto la disciplina a quella dettata per i dipendenti civili statali. Anteriormente a tale legge, il conservatore rispondeva invece personalmente anche riguardo all'operato dei propri subordinati, in concorso con la P.A.
Attualmente la P.A. risponde in concorso nelle ipotesi di dolo o colpa grave e in via esclusiva in quelle di colpa lieve, potendo comunque esercitare il proprio diritto di rivalsa verso l'impiegato responsabile.
(4) Il conservatore è obbligato ad apporre per iscritto sulle note il proprio rifiuto (v. art. 113 disp. att.), e a restituire uno degli originali a colui che ha presentato domanda, il quale può anche presentare reclamo al presidente del tribunale che si esprime poi attraverso decreto (v. 745 c.p.c.).

Ratio Legis

La norma in esame specifica che un eventuale rifiuto opposto dal conservatore alla ricezione degli atti, può attenere soltanto alla valutazione formale degli stessi, e non alla loro validità sostanziale.

Spiegazione dell'art. 2674 Codice Civile

Casi in cui il conservatore deve o può rifiutare di eseguire le formalità richieste

Il primo comma della norma concerne i casi in cui il conservatore deve ricusare di ricevere le note e i titoli (quando non abbiano i requisiti di legge, e cioè i titoli non siano sentenze, atti pubblici, scritture private con le firme autenticate da notaio o accertate giudizialmente e, trattandosi di atti esteri, manchi la legalizzazione) e quelli in cui è in sua facoltà di accettare o meno (quando il carattere sia intellegibile).

È appena il caso di rilevare, con riferimento a questo secondo caso, come non possa negarsi al conservatore un certo potere discrezionale al riguardo e come, ove accetti le note e i titoli nonostante siano inintellegibili, egli assuma implicitamente sia l’obbligo di interpretarli nel trascriverli sui registri, sia la responsabilità che potesse derivare da una eventuale erronea interpretazione.

Il conservatore può indiscutibilmente rifiutare la trascrizione, iscrizione ed annotazione quando vi sia discordanza fra il titolo e le note o quando venga richiesta la trascrizione in un caso in cui la legge disponga l'iscrizione o l'annotazione o viceversa.


Portata del secondo comma della norma

La disposizione del secondo comma che fa obbligo al conser­vatore di non ritardare di fare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste o di spedire le copie o i certificati, va naturalmente interpre­tata cum grano salis. Vedremo tosto che il conservatore è responsabile per gli errori incorsi nelle operazioni di trascrizione, iscrizione od annotazione, o nei certificati nonché per le cancellazioni indebitamente operate: logico corollario di ciò è che gli debba essere consentito di ponderare con calma prima di fare quanto gli viene richiesto, anche se ciò possa importare un qualche ritardo.

Ritenere diversamente significherebbe rendere responsabile il conservatore di errori a lui non imputabili, il che non è certo nell’intendimento della legge.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2674 Codice Civile

Cass. civ. n. 9297/2007

In tema di responsabilità aggravata, la norma dell'art. 96, c.p.c., nell'affidare al giudice avanti al quale si è «agito o resistito» (primo comma) ed a quello che ha compiuto l'accertamento «l'inesistenza del diritto» (secondo comma) il compito di essere investito della relativa istanza, non pone una regola di competenza, cioè non indica avanti a quale giudice si può esercitare un'azione di cui l'istanza è espressione, ma disciplina un fenomeno che si colloca all'interno di un processo già pendente e che si esprime nell'esercizio da parte del litigante di un potere all'interno di esso — quello di formulazione di un'istanza (e non della proposizione di un'azione) — il cui esercizio impone al giudice di provvedere sull'oggetto della richiesta, la quale, dunque, è strettamente collegata e connessa all'agire od al resistere in giudizio. Ne discende che il potere di rivolgere l'istanza, essendo previsto come potere endoprocessuale collegato e connesso all'azione od alla resistenza in giudizio, non può essere considerato (salvo il caso eccezionale che il suo esercizio sia rimasto precluso in quel processo da ragioni attinenti alla sua struttura e non dipendenti dall'inerzia della parte) come potere esercitatile al di fuori del processo e, quindi, suscettibile di essere esercitato avanti ad altro giudice, cioè in via di azione autonoma. Pertanto, quando tale esercizio avvenisse non ricorrerebbe una situazione di esercizio di un'azione davanti ad un giudice diverso da quello che sarebbe stato competente, bensì, l'esercizio di un'azione per un diritto non previsto dall'ordinamento, il quale appunto prevede il diritto di vedersi liquidare il danno da responsabilità aggravata (nelle due ipotesi previste dai due commi dell'art. 96) soltanto come diritto espressione del diritto di azione esercitato in un processo a tutela della situazione giuridica soggettiva principale che vi sia dedotta e, quindi, come diritto che di tale situazione è conseguenza e che, perciò lo è anche dell'azione con cui essa è fatta valere (in via attiva o passiva).

La responsabilità del Ministero delle Finanze (ora dell'Economia e Finanze) per i danni cagionati dal conservatore dei registri immobiliari, prevista dalla legge 21 gennaio 1983 n. 22, non può ritenersi esclusa per il semplice fatto che il conservatore abbia trascritto un atto al di fuori delle ipotesi, nelle quali l'art. 2674 c.c. prevede che egli possa rifiutare l'atto del proprio ufficio, poiché l'art. 2674 bis c.c. prevede che il conservatore, al di fuori dei casi di cui all'articolo precedente, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità dell'atto o sulla iscrivibilità di un'ipoteca, iscriva l'atto con riserva su istanza della parte richiedente, in tal modo onerando il conservatore che abbia i gravi e fondati dubbi — che in lui non possono non sorgere in presenza di richiesta relativa ad atto non trascrivibile, poiché inerisce alle sue funzioni il riscontro della riconducibilità dell'atto a quelli trascrivibili — di esternarli previamente alla parte e di procedere all'iscrizione solo se essa non desista. Ne consegue che, allorquando il conservatore non abbia proceduto in questi termini ed abbia iscritto l'atto senza avvalersi del procedimento di cui all'art. 2674 bis, sussiste una sua negligenza, della quale il Ministero deve rispondere. (Omissis).

Cass. civ. n. 7940/1997

Il provvedimento della Corte d'appello, con il quale si conclude, a norma dell'art. 2674 bis c.c. e art. 113 ter att. stesso codice, il procedimento sul reclamo proposto avverso la trascrizione o l'iscrizione con riserva al fine di conservare gli effetti della formalità, non è impugnabile con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di un procedimento lato sensu cautelare, a contraddittorio non pieno, nel quale le parti interessate, ai sensi del citato art. 113 ter, vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che, nel caso in cui sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l'interessato possa ottenere, in via provvisoria, l'attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità, rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso.

Cass. civ. n. 370/1995

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto in base all'art. 111 Cost. contro il decreto emesso dal presidente del tribunale in sede di ricorso ex art. 2674 c.c., art. 113 bis att. stesso codice e 745 c.p.c. avverso il rifiuto di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari, trattandosi di un provvedimento conclusivo di un procedimento che non comporta esplicazione di una attività giurisdizionale in sede contenziosa, in quanto non ha ad oggetto la risoluzione di un conflitto d'interessi, ma il regolamento secondo legge dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, e non suscettibile di passare in giudicato, potendo le parti interessate adire la normale via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto.

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Fabrizia B. chiede
sabato 03/09/2016 - Liguria
“In occasione di una permuta immobiliare di area fabbricabile contro fabbricato da costruire, regolarmente trascritta, l’impresa all’atto dell’iscrizione catastale, anziché seguire la corretta procedura, (vedi circolare 27/5/1985 n. 14) ovvero :
a) Denuncia Mod. 3 SPC.?La ditta da dichiarare è quella del proprietario del terreno, annotando però nello spazio riservato agli atti mancanti, che verranno presentati più Mod. 1N e conseguenti Mod. 55 autoallestiti specificanti le ditte proprietarie dell'u.i.u. in forza dell'atto già precedentemente stipulato.
b) Mod. 55 autoallestito.?Dovranno essere prodotti tanti Mod. 55 per quanti sono gli aventi diritto sulle u.i.u., con l'avvertenza di indicare nel Quadro C delle nuove ditte, oltre alla tradizionale formula "N.C.",
gli estremi dell'atto in cui era indicata la cosa futura ora realizzata.

E’ stata invece registrata la voltura in catasto terreni al nome della società acquirente il terreno e poi , per continuità storica, trascinato nel C.E.U. la stessa ditta per tutte le u.i.u. del fabbricato, in attesa di un ulteriore nuovo rogito, che viene pertanto sollecitato.

Chiedo ora se, su semplice richiesta dei permutanti aventi titolarità sull’immobile per venuta ad esistenza dello stesso, se il Catasto può volturare a loro nome, presentando ovviamente il contratto di permuta.
Chiedo inoltre se l’avvenuta trascrizione del contratto di permuta, una volta venuta ad esistenza il bene anche se inizialmente accatastato erroneamente a nome della ditta costruttrice, è sufficiente a renderla opponibile ai terzi o necessità comunque di un atto di identificazione del bene sottoscritto tra entrambi i contraenti della permuta?

Devo fare una annotazione sui registri immobiliari della venuta ad esistenza del bene? In che maniera tenuto conto che i rapporti con la ditta costruttrice non sono buoni?

In caso di futura vendita dell’immobile la documentazione catastale così ottenuta (voltura unilaterale) è regolare?


Consulenza legale i 06/09/2016
Il nostro ordinamento prevede la c.d. permuta di bene presente contro bene futuro, soprattutto nel campo dell’edilizia immobiliare. In altre parole, mentre la proprietà del terreno edificabile si trasferisce immediatamente, la proprietà degli appartamenti da costruire si trasferisce solo una volta che gli stessi siano venuti ad esistenza (ai sensi dell'art. 1472 c.c. -vendita di cose future-, in base al quale l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa venga ad esistenza).

Per quanto concerne il caso di specie, appare quantomeno strano che il catasto abbia deciso di sua sponte di volturare gli appartamenti in favore della ditta costruttrice.
In ogni caso è ben possibile per i permutanti chiedere – previa presentazione del contratto di permuta e la documentazione che attesti la venuta ad esistenza degli appartamenti stessi – l’annotazione della proprietà in loro favore, in quanto unici soggetti proprietari a livello contrattuale (e ai sensi dell’art. 1472 c.c.).

La trascrizione del contratto di permuta è di fatto parificabile – non in quanto al contenuto ma in quanto agli effetti di opponibilità ai terzi – alla trascrizione del preliminare di compravendita: le statuizioni in esso contenute (e quindi il trasferimento della proprietà a mente dell’art. 1472 c.c.) è opponibile ai terzi sin dalla data di trascrizione.

Per quanto concerne la venuta ed esistenza del bene, una volta che si procede all’accatastamento e alla dichiarazione di proprietà non è necessario eseguire altri adempimenti.
Infine, per il caso di futura vendita dell’immobile, la documentazione è sufficiente, posto che si richiedono i documenti catastali aggiornati e la dichiarazione di proprietà degli immobili.