Cass. civ. n. 3941/2025
L'art. 779 c.c. prevede una specifica incapacitą a ricevere la donazione, circoscritta nel tempo, da parte di colui che ha rivestito incarico di tutore o pro tutore del donante, se prima non sia approvato il conto o estinta l'azione per il rendimento del conto. La norma, diretta a salvaguardare la regolaritą e trasparenza della procedura di rendiconto evitando che poste attive del patrimonio del donante vengano trasferite al soggetto che ne ha amministrato i beni prima che siano chiariti tutti gli aspetti della gestione, si applica, in virtł del disposto dell'art. 411 c.c., anche all'amministratore di sostegno, qualora i compiti a lui demandati, quali la gestione del denaro e dei beni del beneficiario, richiedano la presentazione del rendiconto.
Cass. civ. n. 6079/2020
L'amministrazione di sostegno si configura come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non č comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiato č pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2017)