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Articolo 753 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Immobili gravati da rendita redimibile

Dispositivo dell'art. 753 Codice Civile

Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita(1) redimibile [1865 ss., 1869 c.c.], può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie [726 c.c.]. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili [726, 747 c.c.], detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita [1865 ss. c.c.], salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.

Alla prestazione della rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire i coeredi(2).

Note

(1) La norma si riferisce alla rendita perpetua semplice che, per essere valida, deve essere garantita da ipoteca e alla rendita vitalizia garantita con ipoteca che contenga una clausola di riscatto (v. art. 1879 del c.c.).
Rimane esclusa la c.d. rendita perpetua fondiaria che, essendo costituita mediante alienazione di un immobile, non deve essere garantita (v. art. 1863 del c.c.).
(2) La rendita è interamente a carico dell'erede assegnatario dell'immobile soltanto nei rapporti interni, verso i creditori rispondono tutti gli eredi pro quota.

Ratio Legis

La norma mira ad evitare che venga assegnato a taluno dei coeredi un immobile gravato da ipoteca a garanzia di una rendita. In caso contrario, infatti, l'assegnatario dovrebbe pagare la rendita alle singole scadenze e successivamente fare in modo che la spesa venga ripartita con i coeredi secondo la previsione dell'art. 752. Ma ciò renderebbe assai complessi i rapporti tra i coeredi.

Spiegazione dell'art. 753 Codice Civile

La norma è un’applicazione del principio hereditas non intelligitur nisi deducto aere alieno. L’articolo in esame conferisce a ciascun coerede il diritto di chiedere che l’immobile gravato con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile sia affrancato e reso libero prima che si proceda alla formazione delle quote; in difetto, l’immobile è valutato al netto del capitale e l'assegnatario è il solo tenuto al pagamento nei rapporti dei coeredi, non del creditore, che può agire contro tutti gli eredi. È però prevista un'eccezione: i coeredi hanno il diritto di opporsi alla richiesta, ed in tal caso decide il magistrato. L’opposizione può essere giustificata, ad esempio, dal difetto nell’eredità del denaro occorrente all’affranco, e quindi dalla necessità di procurarselo a condizioni forse onerose.
La norma ha pure chiarito che il capitale da detrarsi è quello fissato dalla legge, e subordinatamente dal patto, per procedersi all’affranco.
I beni possono essere anche gravati da una prestazione irredimibile, oppure redimibile, ma non garantita ipotecariamente. In queste ipotesi non si ha diritto a chiedere preventivamente l’affranco e i beni saranno assegnati al netto del capitale se l’obbligo grava soltanto sul suo possessore, ed al lordo se tale obbligo esclusivo non sussiste.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

364 A proposito dell'art. 292 del progetto, che dava norme per gli immobili gravati da rendita redimibile, è stato osservato che è pericoloso costringere i coeredi a fare l'affrancazione, anche se può esser dannosa, allorché uno degli eredi la esiga, sembrando conveniente stabilire che in caso di opposizione intervenga l'autorità giudiziaria. Ho accolto la proposta (art. 753 del c.c.), perché l'intervento dell'autorità giudiziaria mi è sembrato opportuno per decidere un conflitto del genere, tenuto conto che il riscatto della rendita potrebbe risolversi in una notevole diminuzione del patrimonio ereditario.

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