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Articolo 707 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Consegna dei beni all'erede

Dispositivo dell'art. 707 Codice Civile

L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.

Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine [633, 637 c.c.], se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia [640, 1179 c.c.] per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

Ratio Legis

La compromissione dei diritti dell'erede sui beni ereditari si può giustificare solo se necessaria all'esecutore per svolgere l'incarico. In caso contrario si ritiene opportuno consentire all'erede di ottenere il possesso dei beni ereditari.

Spiegazione dell'art. 707 Codice Civile

Come già si è avuto occasione di notare commentando l'articolo 703, l’amministrazione della massa ereditaria da parte dell'esecutore testamentario ed il possesso dei beni che ne fanno parte può cessare per lo spirare del termine massimo di due anni fissato dalla legge; ovvero, in tutto o in parte, per volontà dell’erede. Quest’ultima ipotesi è contemplata nell’articolo ora in esame.
Esso è più ampio dell’art. #907# del vecchio codice civile del 1865, perché riguarda due casi, mentre questo ne conteneva soltanto uno.
I due casi si verificano: 1) quando vi siano beni dell’eredità che non sono necessari per l’esecuzione dell’incarico; 2) qualora l’erede dimostri di aver soddisfatto le obbligazioni o i legati, od offra sufficienti garanzie per il soddisfacimento.
Circa il primo caso, è chiaro che la non necessità per l’attuazione delle disposizioni di ultima volontà può verificarsi sotto un duplice aspetto: nel senso, cioè, che le finalità da perseguire, per attuare il testamento, non richiedano, in tutto o in parte, il possesso, oppure che le finalità stesse siano state già raggiunte, potendo l’esecutore restare ancora in carica per altri scopi indicati dal testatore, per ottenere i quali non occorra il possesso dei beni.
Dato quindi - come si è già detto in relazione al secondo comma dell’art. 703 - che il possesso dei beni ereditari è dalla legge condizionato alla precisa finalità dell’attuazione delle disposizioni testamentarie, è logico che il possesso cessi, in tutto o in parte, quando ne venga meno il presupposto. È ovvio, poi, che della necessità o meno dei beni per l’adempimento dell'incarico, deve decidere l'autorità giudiziaria nel caso di controversia tra l’esecutore e l’erede che ne chieda la riconsegna.

Quanto al secondo caso, la disposizione del codice, con una formulazione più chiara e comprensiva, riproduce sostanzialmente quella del codice precedente. Ci si può, peraltro, domandare se, essendovi più eredi, la restituzione dei beni, quando si verifichino le condizioni richieste, non possa negarsi, qualora sia richiesta da uno soltanto degli eredi stessi. Sembra che debba risolversi nel senso di ammettere, anche in questo caso, la restituzione: secondo il sistema, infatti, la ragione determinante dell’ufficio sta nell’eseguire la volontà del defunto ed a questo fine è diretta l’attività dell’esecutore, il quale, pertanto, quando il raggiungimento delle finalità sia salvaguardato con l’osservanza delle disposizioni della legge e del testatore, non può né pregiudicare un diritto che la legge, sia pure con determinate condizioni, riconosce espressamente ad ogni erede, né ingerirsi nei rapporti degli eredi tra loro. Spetta, quindi, a costoro vigilare e ricorrere alle cautele di legge per la tutela dei legittimi interessi.

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