Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2923 del 7 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il conseguimento dello status di figlio naturale, con dichiarazione giudiziale di paternitą ottenuta dopo la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151 ed in forza dell'operativitą della disciplina stessa anche per i figli nati o concepiti anteriormente, comporta il diritto di partecipare alla successione del genitore naturale in precedenza apertasi (indipendentemente dal passaggio di sentenza in giudicato, o dalla stipulazione di transazione, prima di quella data, con riguardo all'assegno previsto dagli artt. 580 e 594 c.c.), atteso che detta dichiarazione ha effetti retroattivi, senza alcuna limitazione rispetto alle posizioni successorie (non operando le limitazioni poste dall'art. 230 della citata legge con esclusivo riferimento al diverso caso del riconoscimento del figlio naturale).

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