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Articolo 523 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Devoluzione nelle successioni testamentarie

Dispositivo dell'art. 523 Codice Civile

(1)Nelle successioni testamentarie [587 c.c.], se il testatore non ha disposto una sostituzione [688 c.c.] e se non ha luogo il diritto di rappresentazione [467 c.c.], la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'articolo 674(2), ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'articolo 677.

Note

(1) Nelle successioni testamentarie, la parte di eredità del rinunziante viene devoluta, nell'ordine:
- per sostituzione (v. art. 688 del c.c.);
- per rappresentazione (v. art. 467 ss. c.c.);
- per accrescimento (v. art. 674 del c.c.) su cui v. nt. 2;
- in base alle norme sulla successione legittima (v. art. 677 ss. c.c.).
(2) L'accrescimento opera solo in caso di chiamata solidale, ossia quando più eredi sono stati istituiti nello stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di quote o in parti uguali (es. nomino miei eredi Tizio, Caio e Sempronio).
Qualora la chiamata non sia solidale, l'eredità viene devoluta secondo le norme sulla successione legittima (v. art. 677 del c.c.).

Ratio Legis

La norma, in caso di rinunzia all'eredità, privilegia la sostituzione, realizzando la volontà del defunto. In subordine opera la rappresentazione. Attraverso tale istituto l'eredità viene devoluta ai più stretti familiari del rinunziante, presumendo che questa sarebbe stata la volontà del de cuius se fosse stato a conoscenza della rinuncia del primo chiamato. In sintesi, quindi, la norma consente di devolvere l'eredità in attuazione della volontà del defunto, espressa (sostituzione) o presunta (rappresentazione).

Spiegazione dell'art. 523 Codice Civile

La rinuncia può far sorgere particolari situazioni giuridiche nei confronti di determinate categorie di persone. Così, per effetto ed in conseguenza della rinuncia del primo chiamato, si pone il problema della legittimazione a succedere per tutti coloro che dal diritto poziore del primo chiamato erano esclusi dal succedere; esso va considerato a seconda che si tratti di successioni legittime o di successioni testamentarie; gli anzidetti due articoli prevedono e regolano queste ipotesi.
Nelle prime (art. 522), la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunciante, salvo il diritto di sostituzione legale e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571; se il rinunciante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse; nelle seconde, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di sostituzione legale, la parte del rinunciante si accresce ai coeredi o, se ciò non avviene, si devolve agli eredi legittimi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

252 La più notevole innovazione in questa materia è quella per cui si ammette la rappresentazione anche in caso di rinunzia. La riforma è già stata sopra illustrata: mi limito quindi a segnalare due modificazioni che sono in connessione con essa. Nell'art. 522 del c.c., relativo alla devoluzione della parte di eredità del rinunziante nelle successioni legittime, ho fatto salvi il diritto di rappresentazione e quello spettante agli ascendenti delle due linee per l'art. 571 del c.c.. Nell'art. 523 del c.c., che tratta della devoluzione medesima nelle successioni testamentarie, ho fatto pure salvo il diritto di rappresentazione, oltre l'eventuale sostituzione disposta dal testatore. Gli stessi articoli sono stati poi modificati in dipendenza del ripristino dell'istituto dell'accrescimento, di cui sarà data a suo luogo ragione. Nel primo ho ripristinato l'espressione "si accresce", che era stata sostituita, nel progetto definitivo, con l'altra "si acquista di diritto"; nel secondo ho stabilito che la parte del rinunziante si accresce ai coeredi testamentari e, se non ha luogo l'accrescimento, si devolve agli eredi legittimi.

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Dana chiede
lunedì 02/04/2012 - Sicilia
“L'erede legittimario pretermesso può esperire la petizione ereditaria, oppure deve necessariamente agire con l'azione di riduzione per tutelare i propri diritti successori?”
Consulenza legale i 05/04/2012

La petitio hereditatis consiste nel far valere il titolo di erede che si è già acquistato con l'accettazione.

E' invece proprio l'azione di riduzione lo strumento concesso dal legislatore a tutela del diritto del legittimario. Il legittimario pretermesso, cioè escluso dalla successione con un testamento che sia a totale vantaggio di altri successibili, afferma i suoi diritti alla successione in forma particolare, e rispetto ad una eredità che non è costituita soltanto dal relictum. La giurisprudenza lo considera come un soggetto che chiede un eventuale utile successorio proprio mediante la riduzione.