Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3546 del 23 febbraio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Il termine per richiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, a norma dell'art. 516 c.c., č un termine di decadenza — e come tale di natura perentoria — della durata di tre mesi, che inizia a decorrere dal momento dell'apertura della successione, e non dal momento della conoscenza della morte del de cuius nč tanto meno dal momento dell'iscrizione del credito o del legato al competente ufficio delle ipoteche (adempimento necessario, ai sensi dell'art. 518 c.c., per esercitare il diritto alla separazione riguardo agli immobili e agli altri beni suscettibili di iscrizione ipotecaria).

(massima n. 2)

Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettivitā del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

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