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Articolo 497 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Mora nel rendimento del conto

Dispositivo dell'art. 497 Codice Civile

L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora [1219 c.c.](1) a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo [496 c.c.](2).

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore [263 c.c.](3).

Note

(1) E' a tal fine necessario, oltre alla costituzione in mora, anche il decorso del termine fissato ex art. 496 c.c..
(2) Il primo comma disciplina le conseguenze della mora nella presentazione del rendiconto di cui all'art. 496 del c.c..
Secondo alcuni, in tale ipotesi, si avrebbe la decadenza dal beneficio di inventario, mentre secondo altri l'assunzione della responsabilità illimitata per il pagamento dei debiti ereditari sarebbe limitata fino alla presentazione del conto. Vi è, infine, chi ritiene che si verificherebbe il venir meno della sola responsabilità cum viribus hereditatis e non anche di quella intra vires hereditatis: l'erede potrebbe cioè essere chiamato a rispondere con i propri beni seppur nei limiti del valore dell'eredità.
(3) Successivamente alla presentazione del rendiconto e alla sua liquidazione, l'erede è chiamato a rispondere dei debiti ereditari solo entro il valore delle somme di cui è debitore verso l'eredità.
I creditori e i legatari che non hanno approvato il conto possono contestarlo.

Ratio Legis

La previsione di conseguenze negative derivanti dalla costituzione in mora mira a garantire ai creditori e ai legatari tempi ragionevoli entro i quali l'erede deve svolgere la rendicontazione.

Spiegazione dell'art. 497 Codice Civile

L'erede che ha accettato con beneficio di inventario, amministrando l'eredità anche nell'interesse dei creditori ereditari, è tenuto all'obbligo di rendere il conto della propria amministrazione e della liquidazione dei crediti ereditari nei confronti dei creditori che siano rimasti insoddisfatti a seguito dell'esaurimento dell'attivo ereditario e dei legatari che di conseguenza potrebbero essere tenuti a restituire quanto ricevuto (art. 496 del codice civile).

Il conto deve essere reso entro il termine stabilito di comune accordo tra erede, creditori ereditari e legatari o fissato dal Tribunale del luogo di apertura della successione ai sensi dell'art. 749 del codice di procedura civile.

La norma in esame prevede un'ulteriore tutela a favore dei creditori ereditari le cui ragioni creditorie siano rimaste insoddisfatte per l'esaurimento dell'attivo ereditario.

Decorso inutilmente il termine per il rendimento del conto come sopra fissato, infatti, gli stessi potranno costituire in
mora l'erede che di conseguenza sarà tenuto a rispondere dei debiti ereditari anche con i propri beni personali.

- Secondo parte della dottrina l'esaurimento dell'attivo ereditario senza che tutti i creditori e i legatari siano stati soddisfatti obbliga l'erede che volesse conservare il beneficio e rendere il conto nel termine fissato. La costituzione in mora dell'erede
integrerebbe quindi un'ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario.
Di contro la completa soddisfazione di tutti i creditori e legatari libererebbe l'erede da ogni ulteriore obbligo di amministrazione, liquidazione e rendiconto (Ferri).

- Secondo una diversa interpretazione, invece, comporterebbe l'assunzione della responsabilità illimitata ai sensi dell'art. 2740 1°comma del codice civile per il pagamento dei debiti ereditari da parte dell'erede fino alla presentazione del conto.

- Vi è, infine, chi ritiene che si verificherebbe il venir meno della sola responsabilità cum viribus hereditatis e non anche di quella intra vires hereditatis: l'erede potrebbe cioè essere chiamato a rispondere con i propri beni seppur nei limiti del valore dell'eredità.

Un' ulteriore ipotesi in cui l'erede beneficiato possa essere chiamato a pagare i debiti ereditari con i propri beni è quella prevista dal secondo comma della norma in commento.
Qualora, infatti, dal conto presentato l'erede risulti debitore dell'eredità egli sarà tenuto a rispondere, entro il valore di tale debito, con i propri beni personali.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 497 Codice Civile

Cass. civ. n. 23398/2022

In tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata).

Cass. civ. n. 25459/2021

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non fa venir meno l'obbligazione dell'erede intra vires, in quanto l'erede accettante beneficiato rimane erede, benché nei limiti del patrimonio ereditario e diviene destinatario della pretesa impositiva nei limiti del valore dell'asse ereditario oggetto di accettazione beneficiata.

Cass. civ. n. 29252/2020

A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/03/2016).

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