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Articolo 2491 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Poteri e doveri particolari dei liquidatori

Dispositivo dell'art. 2491 Codice Civile

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti [2280].

I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.

I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.

Ratio Legis

La norma risponde all'esigenza di dettare una disciplina unitaria per tutte le società di capitali.

Spiegazione dell'art. 2491 Codice Civile

I liquidatori possono chiedere i versamenti ancora dovuti dai soci. Tale potere dei liquidatori non prevale sulla clausola statutaria o sulla deliberazione assembleare che stabilisca che il completamento del conferimento debba avere luogo secondo regole predeterminate (NICCOLINI).
Se nella s.r.l. sono previsti conferimenti d'opera o servizi, i liquidatori possono continuare ad avvalersi delle prestazioni promesse dai soci.
La decisione circa la ripartizione degli acconti è di esclusiva competenza dei liquidatori.

La responsabilità dei liquidatori è una responsabilità speciale che prevale su quella prevista nell'art- 2489, 2° comma, e ha natura contrattuale. Il danno da risarcire comprende sia la differenza tra quanto il creditore ha effettivamente percepito e quanto avrebbe potuto percepire se i liquidatori non avessero ripartito acconti, sia il pregiudizio per il ritardo nella soddisfazione (PARRELLA).

Massime relative all'art. 2491 Codice Civile

Cass. civ. n. 14570/2021

In tema di redditi di impresa, l'amministrazione finanziaria che intenda esigere dai soci i crediti vantati nei confronti di una societą di capitali estinta, deve comunicare loro, mediante apposito avviso di liquidazione, le ragioni della pretesa vantata nei loro confronti e gli elementi comprovanti l'incasso di somme o l'attribuzione di beni della societą, nonché i relativi valori dal momento che, a differenza di quanto avviene per le societą di persone, nelle societą di capitali i soci rispondono dei debiti sociali non in qualitą di successori della societą estinta, ma in virtł di un'obbligazione autonoma per ingiustificato arricchimento che, "ex lege", impone a costoro di restituire quanto percepito in violazione della regola di cui all'articolo 2491 c.c.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2491 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Maria V. chiede
venerdģ 05/03/2021 - Lombardia
“Vi scrivo in qualità di Socio e liquidatore di una Società.
Di seguito il mio quesito.
In qualità di liquidatore posso anticipare ai tre soci un acconto su futuri utili?
La società dispone di una forte disponibilità liquida, avendo da poco venduto un'immobile di proprietà, non ha debiti verso fornitori, unico debito sarà rappresentato dalle imposte che verranno calcolate sulla plusvalenza della vendita dell'immobile, ma tale debito è ampiamente coperto dalla liquidità di cassa.
Resto in attesa
cordiali saluti.
M.V.”
Consulenza legale i 10/03/2021
La disciplina dei poteri e doveri dei liquidatori è dettata dall’art. 2491 del c.c., il quale al secondo comma prescrive il divieto per i liquidatori di procedere a ripartizioni di acconti sul risultato di liquidazione, “salvo che tale ripartizione non incida sulla disponibilità di somme idonee all’integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali”.

Dalla norma si evince che il divieto espressamente imposto ai liquidatori di ripartire ai soci acconti sul risultato di liquidazione non è assoluto.
Ai liquidatori, infatti, è consentito distribuire ai soci degli acconti sul risultato di liquidazione qualora dai bilanci risulti che tal ripartizione non incida sulla disponibilità di somme idonee a soddisfare integralmente e tempestivamente i creditori sociali.

Non è specificato a quali bilanci fare riferimento; si può comunque affermare che i liquidatori, nel valutare l’eventuale disponibilità delle somme, debbano adottare come parametro i bilanci di liquidazione.
Considerata la delicatezza dell’operazione, tuttavia, è consentito (nonché consigliato in ossequio al criterio di diligenza) ai liquidatori di redigere all’uopo una situazione patrimoniale che cristallizzi la situazione contabile al momento della distribuzione degli acconti (1).
Ciò sempre purché sia possibile una tempestiva soddisfazione dei creditori sociali, valutata la disponibilità delle somme anche in relazione alle prospettive stesse della liquidazione come risultanti dai bilanci, nonché verificata la corrispondenza dei tempi di incasso previsti per ulteriori eventuali crediti con i termini di scadenza dei debiti sociali.

I liquidatori, inoltre, hanno la facoltà di condizionare la distribuzione di acconti sulla liquidazione alla prestazione da parte dei soci di idonee garanzie.

Sulla scorta delle informazioni fornite, assumendo come ponderata la valutazione effettuata dal liquidatore della disponibilità delle somme al pagamento tempestivo di tutti i debiti sociali, può affermarsi la sussistenza della facoltà in capo al liquidatore di distribuire acconti sul risultato della liquidazione.
In ogni caso, si consiglia di redigere previamente una situazione patrimoniale che “fotografi” la situazione contabile al momento della distribuzione.


(1)
Opinione condivisa anche in dottrina; nello specifico così si esprime PARRELLA sub art. 2491 in SANDULLI e SANTORO (a cura di), “La riforma delle società”, III, Torino, 2003, p. 292, nota 4: “Nulla vieta, tuttavia, anzi il criterio di diligenza sembrerebbe imporlo, che i liquidatori predispongano un apposito bilancio laddove la distribuzione degli acconti venga effettuata in epoca lontana rispetto alla data di riferimento dell’ultimo bilancio portato all’approvazione dell’assemblea, ovvero laddove si siano verificati fatti di rilievo successivamente a tale data”.

F. A. chiede
sabato 09/04/2022 - Toscana
“Il liquidatore di srl in liquidazione, estinta di ufficio nel 2015, senza aver presentato il bilancio finale, nè iscritto a bilancio nè pagato la creditrice (circa 200.000 €), a seguito pignoramento di detta creditrice nel 2020 dell'unico cespite attivo rimasto alla ex srl, (terreni per circa 100.000 €) chiede ora al giudice revocare detto pignoramento per ripartire tra i soci - pro indiviso - i terreni ex srl estinta Chiedo se il giudice può ignorare che il liquidatore e socio possa ritenersi illimitatamente responsabile a seguito degli atti illeciti fin qui compiuti e del mancato pagamento della parte creditrice. inoltre il liquidatore nel 2019 ha taciuto nel processo di 2° grado l'avvenuta estinzione della s.r.l. prendendovi parte come detta srl in liquidazione.”
Consulenza legale i 14/04/2022
Ai sensi dell’art. 2489 del c.c., i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, nonché debbono adempiere ai loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico; la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata dalle medesime norme dettate in tema di responsabilità degli amministratori, di cui all’art. 2476 del c.c..
Detta disposizione stabilisce che “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali […]”
“Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.”


Tra i doveri del liquidatore vi rientra quello di procedere ad un’ordinata liquidazione del patrimonio sociale pagando i debiti sociali, per conto della società debitrice, secondo il principio della par condicio creditorum, pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione.
In capo al medesimo liquidatore è posto, pertanto, l’obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali prima di procedere ai relativi pagamenti; inoltre, tra gli obblighi del liquidatore si annovera anche quello di accertare l’insieme dei debiti sociali e di graduarli nel rispetto dei privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali, per loro natura, dovrà essere antergato rispetto a quello di crediti non assistiti da alcuna causa di prelazione. (Cass. civ., 12 giugno 2020, n. 11304).

Affinché possa sussistere una responsabilità personale del liquidatore, di natura extracontrattuale, tale da fondare l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2395 del c.c., è richiesta la prova di una condotta dolosa o colposa del liquidatore stesso, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito; a tal proposito, la Cassazione ha più volte escluso che l’inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all’azione di responsabilità diretta del socio o del creditore nei confronti di amministratori o liquidatori (Cass. civ., Sez. 6-1, 12 giugno 2019, Ordinanza n. 15822).

Tanto premesso, pare potersi ravvisare una responsabilità del liquidatore, il quale non avrebbe minimamente adempiuto ai doveri di cui la legge grava la sua carica, come si può agevolmente dimostrare, avendo egli causato la cancellazione d’ufficio della società dal Registro delle Imprese per mancato deposito dei bilanci per tre anni consecutivi.
Al fine di un’azione di responsabilità nei suoi confronti sarà necessario dimostrare il danno in capo al creditore e il nesso causale tra la condotta del liquidatore e il danno stesso.

Altra questione riguarda la ripartizione dei beni residui ai soci.
A tal proposito, l’art. 2491 del c.c. dispone come segue: “I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.”


La liquidazione, tuttavia, non vi è stata, pertanto il liquidatore non potrà essere ritenuto responsabile ai sensi della norma da ultima citata; in ogni caso, il giudice, una volta dimostrato il Suo credito, non potrà di certo autorizzare la ripartizione dell’immobile tra i soci della ex s.r.l., posto che non sono stati ancora pagati i debiti sociali.

Ciò non esclude un’eventuale responsabilità del liquidatore ai sensi del combinato disposto degli artt. 2489 e 2476 del c.c., alle condizioni sopra esposte.