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Articolo 2471 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/04/2023]

Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione

Dispositivo dell'art. 2471 bis Codice Civile

La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto(1) e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo 2352.

Note

(1) L'atto costitutivo del pegno o dell'usufrutto su partecipazioni societarie deve essere redatto in forma pubblica ovvero mediante scrittura privata autenticata, pena l'illegittimità della sua iscrizione nel registro delle imprese.

Ratio Legis

Sulle quote possono essere costituiti dei vincoli. Il legislatore riconosce al creditore l'esigenza di tutelare il valore della garanzia costituita da partecipazioni al capitale. Esigenza prevalente rispetto a quella del socio.

Spiegazione dell'art. 2471 bis Codice Civile

La disciplina rinvia a quella sulla s.p.a. (v. art. 2352) ma non dice come si costituiscano i vincoli quali pegno e usufrutto. Dopo la soppressione del libro soci, è necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese.
Si ritengono legittime le clausole che vietano la costituzione di usufrutto e pegno sulle partecipazioni di s.r.l. In tale ipotesi non sussiste il diritto di recesso (Consiglio notarile di Milano - massima n. 33).
Se la partecipazione oggetto del vincolo attribuisce al socio diritti particolari (v. art. 2468 questi continuano ad essere attribuiti in via esclusiva al socio.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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