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Articolo 2391 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Operazioni con parti correlate

Dispositivo dell'art. 2391 bis Codice Civile

Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

I principi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all'articolo 9 quater della direttiva 2007/36/CE, almeno:

  1. a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata;
  2. b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole;
  3. c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione.

Ratio Legis

La norma cerca di contemperare le esigenze di efficienza operativa e di autonomia gestionale che caratterizzano le società quotate con la necessità di tutelare gli azionisti rispetto a quelle operazioni concluse con soggetti (parti correlate) che esercitano una più o meno intensa forma d'influenza sulla società stessa.

Spiegazione dell'art. 2391 bis Codice Civile

Per operazioni con parti correlate si fa usualmente riferimento alle operazioni e agli affari conclusi dalla società con controparti che mostrino di avere un’influenza significativa sui procedimenti decisionali della società stessa.
La ratio della specifica disciplina è quella di evitare che le controparti possano indebitamente sfruttare la propria posizione nei confronti della società, godendo di benefici o di condizioni economiche agevolative, tali da arrecare però un danno al patrimonio della società.

Considerata la potenzialità dannosa che simili operazioni possono presentare specialmente nel caso in cui ad essere pregiudicata sia una società con azioni quotate nei mercati regolamentati, il legislatore della riforma del diritto societario ha ritenuto di dettare una disciplina specifica solo per le società quotate.
In particolare, la norma in esame delega alla CONSOB il compito di dettare i principi ai quali gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono ispirarsi per regolare l'effettuazione di operazioni con parti correlate, assicurando la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale.

Stante la genericità del dettato normativo è quindi all’Allegato 1 del Regolamento CONSOB che si deve guardare per comprendere quali siano le “parti correlate” e quali siano le “operazioni” che soggiacciono ai limiti posti dall’autorità.

Ai sensi del Regolamento OPC della CONSOB, un soggetto è parte correlata se:
(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interpostepersone:
(i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole suquest’ultima;
(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
(b) è una società collegata;
(c) è una joint venture cui partecipa la società;
(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
(f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Le operazioni assoggettate alla disciplina speciale sono tutte quelle che comportino un qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o determinino l’insorgere di obbligazioni in capo alle parti, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.
Si considerano comunque incluse:
  • le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
  • ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

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