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Articolo 2341 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Soci fondatori

Dispositivo dell'art. 2341 Codice Civile

La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci(1) che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo [2328, n. 8, 2333, 2340].

Note

(1) Ogni convenzione stipulata da alcuni soci fondatori all'infuori dell'atto costitutivo e all'insaputa degli altri soci fondatori, olre i limiti temporanei e quantitativi previsti dal primo comma dell'art. 2340, è da ritenersi nulla.

Ratio Legis

Per i soci fondatori non vige il limite di stipulare benefìci a proprio vantaggio, previsto per i promotori (2340), perché nel caso dei fondatori non si pone il problema di tutelare il pubblico dei risparmiatori cui tipicamente si volge la costituzione per pubblica sottoscrizione, ma si colloca in un contesto tipicamente contrattuale, per il quale meno giustificati appaiono i limiti all'autonomia privata.

Spiegazione dell'art. 2341 Codice Civile

La norma si riferisce ad entrambe le forme di costituzione della s.p.a., costituzione simultanea e costituzione per pubblica sottoscrizione (v. 2328, 2333). Il testo dell'articolo precedente alla riforma del diritto societario (D. Lgs. 6/2003) prevedeva un'identica disciplina per i promotori e per i soci fondatori (2340). Dopo la riforma il legislatore ha stabilito che soltanto il primo comma dell'art. 2340 sia applicabile ai soci fondatori, di conseguenza per questi non vige il divieto previsto dal secondo comma del medesimo articolo. É necessario che tutti i benefici accordati, sia ai promotori che ai fondatori, siano previsti nell'atto costitutivo (art. 2328, 2° comma, n. 8). Tra i benefici che possono riservarsi i fondatori rientrano: il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, senza limiti di tempo; attribuirsi azioni postergate nelle perdite; riconoscersi una provvigione; riconoscersi diritti amministrativi speciali.
Si ritiene possibile inserire nello statuto clausole che riservino ai soci fondatori la carica di amministratori o che subordinino l'ingresso di nuovi soci al loro gradimento, oppure che assegnino ai fondatori un voto plurimo in assemblea.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1 Deve infine segnalarsi che, pur nella consapevolezza della sua limitata utilizzazione pratica, è apparso opportuno conservare la previsione e la relativa disciplina del procedimento di costituzione per pubblica sottoscrizione. Si è osservato infatti che non mancano del tutto ipotesi in cui ci si è avvalsi di questa possibilità e che non sarebbe giustificato sottrarla agli operatori economici. Al riguardo la disciplina è rimasta sostanzialmente immutata. Essa però ha dato occasione, in sede di riformulazione dell'art. 2341, di affermare una differenza di posizione tra i promotori della costituzione per pubblica sottoscrizione ed i fondatori nella costituzione simultanea. L'art. 2341 rinvia infatti soltanto al primo comma dell'art. 2340 del c.c.: con la conseguenza che, mentre per i promotori non è consentito altro beneficio diverso da un privilegio nella partecipazione agli utili limitato nel tempo e nell'entità, per i fondatori tale limite risulta eliminato. Questo diverso trattamento è parso giustificabile considerando che nel caso dei fondatori, a differenza di quello dei promotori, non si pone il problema di tutelare il pubblico dei risparmiatori cui tipicamente si volge la costituzione per pubblica sottoscrizione; ma ci si colloca in un contesto tipicamente contrattuale, per il quale quindi meno giustificati possono apparire limiti all'autonomia privata.

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