Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18599 del 8 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., stante l'esigenza di tutela dei creditori da finalitā elusive, devono considerarsi postergati anche i finanziamenti effettuati, nell'ambito dell'attivitā di direzione e coordinamento infragruppo, dalla societā controllante in favore della societā controllata tramite l'intermediazione di altra societā che controlla la societā finanziata ed č a sua volta controllata dalla societā finanziatrice (cd. "finanziamento discendente").

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.