(massima n. 1)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., stante l'esigenza di tutela dei creditori da finalitā elusive, devono considerarsi postergati anche i finanziamenti effettuati, nell'ambito dell'attivitā di direzione e coordinamento infragruppo, dalla societā controllante in favore della societā controllata tramite l'intermediazione di altra societā che controlla la societā finanziata ed č a sua volta controllata dalla societā finanziatrice (cd. "finanziamento discendente").