(massima n. 1)
In materia fallimentare, il diritto alla restituzione del finanziamento concesso alla societā dai soci (art. 2467 c.c.) o dai soggetti che esercitano attivitā di direzione e coordinamento (art. 2497-quinquies c.c.) č postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, anche se i finanziamenti sono stati effettuati in forme diverse dal contratto di credito.