Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2316 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Atto costitutivo

Dispositivo dell'art. 2316 Codice Civile

L'atto costitutivo(1) [2295] deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti [1350, n. 9, 2465, 2643, n. 10, 2725].

Note

(1) Il codice civile richiede implicitamente la forma scritta per l'atto costitutivo della s.a.s., solo ai fini della pubblicità e della registrazione. La mancanza della forma non toglie però validità al contratto sociale, ma impedisce solo la regolare costituzione della stessa.

Spiegazione dell'art. 2316 Codice Civile

Da tale articolo si desume che non è contemplata l'ipotesi di una società in accomandita semplice di fatto, essendo infatti necessario un atto costitutivo reso in forma scritta che rechi la distinzione tra soci accomandatari ed accomandanti, soprattutto al fine di rendere edotti i terzi circa le limitazioni di responsabilità patrimoniali tipiche degli accomandanti ex art. art. 2313 del c.c..

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!