La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale(1) [2295 n. 2, 2326, 2463, 2473, 2515, 2563, 2564, 2567].
La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto [2285] o defunto [2284](2), se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono [2565].
Note
(1)
La ragione sociale deve contenere almeno il nome di un socio, mentre l'indicazione del rapporto sociale è richiesta dalla legge in relazione all'esigenza che i terzi siano a conoscenza in concreto del tipo di società e della conseguente responsabilità dei soci.
(2)
Si parla di ragione sociale derivata in quanto la ragione sociale può mantenere il nome del socio receduto, evitando così di creare confusione nella clientela.