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Articolo 2282 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ripartizione dell'attivo

Dispositivo dell'art. 2282 Codice Civile

Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni [2263, 2265].

L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti [2253].

Ratio Legis

La norma consente ai liquidatori, una volta esauriti i rapporti pendenti in capo alla società, di ripartire l'eventuale residuo attivo della liquidazione in favore dei soci, secondo le percentuali di partecipazione agli utili fissate dalla legge o secondo la diversa misura determinata nel contratto sociale.

Spiegazione dell'art. 2282 Codice Civile

Differentemente dalle s.n.c. e dalle s.a.s.nelle società semplici il legislatore non prevede l’obbligo, a carico dei liquidatori, di redazione del bilancio finale e del piano di riparto dell’attivo tra i soci.

In ogni caso, l’incarico dei liquidatori termina con il completamento delle operazioni di liquidazione del patrimonio e di soddisfazione dei creditori sociali.

Al termine di questa fase, qualora residui un attivo, sarà ammessa la restituzione dei conferimenti ai soci. Per quanto concerne i conferimenti diversi dai conferimenti in denaro, la restituzione andrà fatta secondo il valore attribuito al bene dal contratto sociale o al diverso valore del bene nel momento in cui era stato eseguito il conferimento.

Qualora l’attivo non sia tuttavia sufficiente a coprire l’importo di tutti i conferimenti effettuati, la perdita di capitale sarà ripartita proporzionalmente tra i soci, in misura pari a quanto stabilito dal contratto sociale o dalla legge.

Massime relative all'art. 2282 Codice Civile

Cass. civ. n. 511/1970

Nello scioglimento di una societā semplice i soci hanno diritto alla ripartizione di somme in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni, solo dopo che, estinti i debiti sociali e destinato il residuo attivo al rimborso dei conferimenti, vi sia ancora una eccedenza attiva da ripartire.

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