L'institore è personalmente obbligato(1) se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto [2204].
Note
(1)
Viene applicato il principio della spendita del nome (v. 1387 ss.), la cui omissione non è sufficiente a far considerare l'institore responsabile nei confronti dei terzi.
Per la sussistenza di una responsabilità personale dello stesso è necessario che l'institore abbia tenuto un comportamento idoneo ad ingenerare nel terzo il convincimento che egli fosse l'effettivo titolare del rapporto giuridico.
Per la sussistenza di una responsabilità personale dello stesso è necessario che l'institore abbia tenuto un comportamento idoneo ad ingenerare nel terzo il convincimento che egli fosse l'effettivo titolare del rapporto giuridico.