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Articolo 2207 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Modificazione e revoca della procura

Dispositivo dell'art. 2207 Codice Civile

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata [1396](1).

In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare [19, 2193, 2298, 2384].

Note

(1) La norma richiama la disciplina prevista dall'art. 1396 per la rappresentanza in generale, dalla quale si differenza per la forma di pubblicità, ai fini dell'opponibilità ai terzi: pubblicità legale per l'art. 2207 e pubblicità di fatto per l'art. 1396.

Ratio Legis

La norma costituisce una conferma di ciò che è pressoché pacifico in dottrina e giurisprudenza, vale a dire del fatto che né la procura né la pubblicità di essa siano necessarie per la sussistenza della preposizione.

Spiegazione dell'art. 2207 Codice Civile

La disposizione per cui la pubblicità deve essere effettuata anche se non ci fu l'iscrizione della procura iniziale, è posta a tutela dei terzi e conferma che la preposizione institoria può manifestarsi anche in forma diversa dal rilascio della procura.
Il secondo comma dell'articolo costituisce un'applicazione del principio dell'efficacia negativa della pubblicità (v. art. 2193).

Mancando la richiesta pubblicità alla revoca della procura institoria, l'imprenditore è obbligato per le cambiali emesse dall'institore revocato enon è applicabile a favore dell'imprenditore l'art. 1993.

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