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Articolo 2172 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Durata del contratto

Dispositivo dell'art. 2172 Codice Civile

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida [2170] ha la durata di tre anni [1596, 2144, 2176, 2181].

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative](1), dalla convenzione o dagli usi [2664].

Se non è data disdetta [1373], il contratto s'intende rinnovato di anno in anno [1596, 2144].

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Ratio Legis

Il primo comma della norma considera l'ipotesi di contratto a tempo indeterminato, prevedendo che la durata legale è pari al triennio.
Il secondo comma, invece, prevede che lo scadere del termine non comporta l'automatico scioglimento del rapporto, essendo per ciò necessaria la comunicazione della disdetta con sei mesi di anticipo.

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