Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2171 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 2171 Codice Civile

Nella soccida [2170] semplice [2181, 2184, 2185, 2186] il bestiame(1) è conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'articolo 2181(2).

Note

(1) Esso costituisce il bene principale dell'organizzazione produttiva.
(2) La stima determina la consistenza del bestiame, al fine di raffrontare i capi di bestiame conferiti all'inizio della soccida con quelli finali, nonchè di valutare il bene di cui il soccidante diviene custode durante il rapporto.

Ratio Legis

La soccida semplice si caratterizza per la causa associativa volta alla creazione di un'impresa di allevamento, ove il bestiame viene conferito dal soccidante pur mantenendone la proprietà, mentre il soccidario conferisce il lavoro.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!