Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 13612 del 4 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il patto sottostante al rilascio di una cambiale di favore č efficace tra le parti, salva la prova della sua illiceitā a carico del traente, perché la circostanza che l'emittente nulla debba in realtā e nulla voglia pagare al prenditore non impedisce che con la firma di favore venga posto in essere un titolo di credito al portatore perfettamente valido e idoneo alla circolazione cambiaria tra terzi. (Rigetta, App. Lecce, 04/12/2014).

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