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Articolo 1978 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Forma

Dispositivo dell'art. 1978 Codice Civile

La cessione dei beni [1977] si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità(1).

Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli articoli 1264 e 1265(2).

Note

(1) Inoltre, se tra i beni oggetto della cessione vi sono immobili, essa deve anche essere trascritta (v. 2649 c.c.).
(2) Vi è, comunque, una differenza tra la disciplina in esame e la cessione del credito prevista in via generale dal codice (1460 c.c.): la seconda trasferisce lo stesso diritto di credito, la prima, invece, è strumentale al mandato a liquidare i beni (1977 c.c.).

Ratio Legis

La forma scritta ad substantiam è prescritta dal legislatore considerando l'importanza giuridica del contratto.
Il secondo comma si spiega, invece, proprio considerando l'oggetto in questione.

Spiegazione dell'art. 1978 Codice Civile

Norma tipicamente innovatrice e quella che esige la forma scritta ad substantiam per la validità del contratto: anche quest'onere, più grave, si noti, dell'onere di forma imposto dal codice vigente per la transazione (che è soltanto ad probationem: art. 1967 del c.c.), contribuisce a dare una peculiare fisionomia alla cessione dei beni differenziandola ulteriormente, come non abbiamo mancato di rilevare, dal mandato.

Oltre alla scrittura debbono adottarsi le cautele prescritte dalla legge per far si che la cessione sia operativa anche nei confronti dei terzi : perciò, quando fra i beni ceduti vi siano beni immobili o beni mobili registrati, deve anche essere trascritta (articoli 2649 e 2687) ; se invece riguarda crediti, la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata (art. 1265 del c.c.) e, se il medesimo credito forma oggetto di cessioni diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore o quella che per prima è stata da lui accettata con atto di data certa (articoli 1265 e art. 2794 del c.c.).

Se l'oggetto della cessione è costituito da beni mobili non soggetti a registrazione, sarà necessario, oltre, si capisce, all'impiego della forma scritta, lo spossessamento ; diversamente i terzi, ignorando l'esistenza della cessione, potranno legalmente acquistare diritti sui beni ceduti in ordine al principio possesso vale titolo (art. 1153 del c.c.).

L'inosservanza dell'onere di forma determina, in base ai principi generali, l’inesistenza del negozio, che è la più grave tipologia di invalidità che possa colpire un giuridico. Tuttavia è da escludere, nel silenzio della legge, che una cessione di beni nulla per difetto di forma si converta in un mandato ad vendendum per il quale i creditori saranno posti in condizione di alienare i beni del debitore e quindi trattenersene ricavato in ordine alle comuni regole sulla compensazione. Naturalmente in questo caso, versandosi in ipotesi di mandato vero e proprio, varranno tutte le norme proprie di questo istituto fra cui quella della revocabilità dell'incarico ad libitum del mandante.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

777 In relazione all'importanza giuridica del contratto si è richiesta la forma scritta ad substantiam, (art. 1978 del c.c., primo comma); in modo che, se oggetto della cessione fossero soltanto beni mobili, non basterebbe la sola tradizione delle cose a dar vita al rapporto, salvo, per i terzi, il principio "possesso vale titolo". Se la cessione ha per oggetto un immobile o un mobile registralo, essa deve trascriversi (art. 2649 del c.c. e art. 2687 del c.c.); o se comprende crediti è soggetta alle forme di notificazione o di accettazione previste dall'art. 1264 del c.c..

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