Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17060 del 3 agosto 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2941 n. 6 del codice civile che dispone la sospensione della prescrizione tra le persone i cui beni siano sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione č esercitata non č applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo con cessione dei beni perché la titolaritā dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore che la esercita non in nome o per conto dei creditori ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale. (Cassa senza rinvio, App. Brescia, 7 Maggio 2004).

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