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Articolo 1976 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Risoluzione della transazione per inadempimento

Dispositivo dell'art. 1976 Codice Civile

La risoluzione della transazione per inadempimento(1) non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione(2), salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato(3).

Note

(1) La risoluzione della transazione determina il ritorno in vita del rapporto esistente prima della transazione stessa poiché con la transazione si era interamente sostituito tale rapporto con quello risultante dall'accordo.
(2) Per converso, si ricava dalla norma che è sempre possibile la risoluzione per inadempimento se la transazione non è novativa (1965, comma 1 c.c.) e questo perché in tal caso l'accordo non sostituisce la situazione preesistente ma si aggiunge ad essa nel regolare i rapporti tra le parti.
(3) Il patto è formulato, di regola, come clausola risolutiva espressa (1456 c.c.). In ogni caso, la parte non inadempiente può chiedere il risarcimento del danno per l'inadempimento (1218 ss.).

Ratio Legis

Quando vi è transazione novativa (1965, 2 c.c.) il contratto transattivo è destinato a prendere il posto del precedente: pertanto, poiché con l'annullamento della transazione il negozio originario tornerebbe in vita, è necessario che tale annullamento sia stato espressamente pattuito dalle parti, altrimenti tale reviviscenza non è ammessa.

Spiegazione dell'art. 1976 Codice Civile

Risoluzione della transazione per inadempimento

In questa norma, che non ha riscontro nel codice del 1865, sono da notare due punti di particolare interesse : a) l’ enunciazione del principio — desumibile dall’ interpretazione a contrario del testo —secondo cui si riconosce validità, nel negozio transattivo, alla condizione risolutiva tacita, ed a maggior ragione alla condizione risolutiva espressa ; b) la discriminazione che, in ordine al patto commissorio tacito, introduce il legislatore, a seconda che la transazione operi o meno la novazione del rapporto preesistente.

Quanto alla prima questione — della validità, cioè, nel negozio transattivo, del patto commissorio — vivamente dibattuta dagli interpreti del codice del 1865 anche per la condizione risolutiva espressa essa deve ritenersi ormai superata, giacché il legislatore se ne occupa unicamente per risolvere la questione che sorge circa l'applicabilità del principio alla fattispecie prevista nel capoverso dell'art. 1965, ed in genere ogni volta che, mediante il negozio transattivo, si attua una sostituzione di rapporti : la tesi dell'applicabilità all'istituto della transazione della norma di cui all'art. 1453 del nuovo cod., sarebbe di per sè giustificata, indipendentemente da una espressa menzione legate, per 11 fatto che la transazione e un negozio sinallagmatico che rientra quindi direttamente sotto la previsione dell'articolo predetto.

Una eccezione dovrebbe essere espressamente formulata, mentre non trovano più appiglio nella nuova legislazione nemmeno i già fragili argomenti, sui quali si faceva poggiare la opposta dottrina : tali ad esempio, quelli desunti dagli articoli 1767, 1772 cpv., e 1933, n. 3 codice del 1865. Quanto al secondo punto, in cui si formula una eccezione al principio, giustificata dal particolare funzionamento della transazione in questa specifica ipotesi, dal testo legislativo qualificata come novazione, non abbiamo che a richiamare quanto abbiamo avuto occasione di dire a proposito dell'art. 1965, sui rapporti tra l'istituto della novazione e quello della transazione. Qui sono soltanto da sollevare dei dubbi sulla opportunità della diversa efficacia che il legislatore riserva alla condizione risolutiva espressa di fronte alla condizione risolutiva tacita nel negozio transattivo.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

637 Ho espressamente riconosciuto (art. 749) la risolubilità della transazione per inadempimento di una delle parti, troncando così una controversia che aveva dato luogo a vivi dibattiti.
Questa risoluzione viene ammessa solo nel caso in cui il rapporto preesistente non risulti novato o, se vi è novazione, quando è stata espressamente stipulata la risoluzione per inadempimento: da ciò si desume, tra l'altro, che la transazione può avere, ma non ha necessariamente, efficacia novativa, e che si è sostanzialmente abbandonato, almeno nei confronti dei terzi, il principio della dichiaratività della transazione, il che si dimostra anche attraverso il fatto che la transazione è stata sottoposta a trascrizione (art. 361 prog. libro della proprietà e dei diritti reali).
Quando la transazione estingue il rapporto controverso, sorge un nuovo rapporto giuridico, che assume una configurazione inconciliabile con quella del rapporto originario; donde la risoluzione del negozio transattivo non è più possibile, o è possibile, soltanto se le parti abbiano espressamente previsto che l'inadempienza della transazione possa far rivivere le obbligazioni originarie. Allora vi è una condizionalità negoziale, che giustifica il ritorno del rapporto novato quando quello novante viene risoluto.

Massime relative all'art. 1976 Codice Civile

Cass. civ. n. 6821/2023

L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione.

Cass. civ. n. 4451/2020

Nel caso in cui tra le parti di un giudizio in materia di lavoro sia intervenuta una conciliazione amministrativa, senza tuttavia che alcuna di esse abbia dedotto nel medesimo la composizione transattiva della controversia ed il giudizio sia, quindi, definito con sentenza passata in giudicato, la situazione accertata diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimettere in discussione questa situazione nel successivo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento delle somme indicate in sentenza. Tuttavia il convenuto può, come nella specie, chiedere in via riconvenzionale il risarcimento del danno subito per l'inadempimento da parte dell'attore degli obblighi assunti con l'atto di transazione, e in particolare dell'obbligo di non proseguire le azioni in corso. (Cassa con rinvio, App. Roma, 19 Gennaio 2005).

Cass. civ. n. 24377/2006

Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 c.c. sancisce, l'irrisolubilità della transazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio di diritto enunciato, ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza, con la quale era stata respinta un'opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla deduzione di una pregressa transazione, con la quale le parti avrebbero definito ogni aspetto del rapporto di fornitura tra le stesse intercorso, sul presupposto che, in dipendenza dell'inosservanza del termine concordato per la tacitazione di ogni pretesa invocata dalla parte ricorrente, la transazione, da ritenersi non novativa, si sarebbe dovuta considerare «decaduta» ovvero risolta, con la conseguente legittimità, da parte della società creditrice, del diritto di pretendere gli interessi legali dalla data delle singole fatture richiesti con la domanda monitoria, non potendosi ritenere realizzato l'effetto estintivo del rapporto originario di fornitura).

Cass. civ. n. 8983/2005

La transazione, pur modificando la fonte del rapporto obbligatorio preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione, potendo configurarsi tanto in forma novativa, quanto non novativa, e con la prima soltanto delle quali creando le parti un nuovo vincolo giuridico, incompatibile con quello preesistente e direttamente scaturito dalla novazione così realizzata,di talchè soltanto la transazione novativa, ove una delle parti non adempia gli obblighi assunti, può essere legittimamente risolta entro i limiti di cui all'art. 1976 c.c.

Cass. civ. n. 9125/1993

La disposizione dell'art. 1976 c.c., che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione della transazione per inadempimento quando il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, a meno che non sia stato diversamente stabilito dalle parti, comportando una eccezione ai principi generali della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, nei quali il venir meno del sinallagma funzionale, qualunque ne sia la causa, comporta sempre la caducazione del contratto, non può essere estesa ai casi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità o per l'accertata inesistenza della condizione presupposta.

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