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Articolo 1975 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Annullabilità per scoperta di documenti

Dispositivo dell'art. 1975 Codice Civile

La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro(1) non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte [1439](2).

La transazione è annullabile [1441], quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto [1427](3).

Note

(1) Si tratta della c.d. transazione generale.
(2) Secondo alcuni la norma esige un vero e proprio occultamento doloso, mentre per altra tesi sarebbe sufficiente un contegno omissivo se contrario a buona fede (1175 c.c.) perché la norma tutela la libera formazione della volontà della parte.
(3) La norma pone problemi di coordinamento con il disposto dell'art. 1972, comma 2 c.c.. Secondo una certa tesi, la norma in commento considera il documento come mezzo di prova, mentre l'art. 1972, comma 2 c.c. ha riguardo alla situazione giuridica precedente la transazione.

Ratio Legis

Se le parti concludono una transazione generale, lo fanno nella consapevolezza che essa copre tutti gli affari compresi e che, quindi, l'errore in ordine ad ogni documento successivamente scoperto sarà irrilevante.
Invece, l'ordinamento non accorda tutela al comportamento della controparte che, dolosamente, abbia occultato tale documento.
Inoltre, anche nel caso in cui la transazione abbia importato l'attribuzione di diritti che, in realtà, non spettavano il legislatore ammette l'impugnativa proprio perchè si è creata una situazione priva di giustificazione.

Spiegazione dell'art. 1975 Codice Civile

Transazione speciale e generale: impugnativa per errore e dolo

Vengono qui disciplinate due particolari ipotesi di errore e di dolo, delle quali il codice del 1865 si occupava all'art. 1777. Nulla è mutato nella nuova legislazione su questo punto, giacchè si ripete la distinzione fra transazione generale e transazione speciale, disponendosi che la scoperta di nuovi documenti può essere causa di impugnativa unicamente rispetto alla seconda, e non anche alla prima, forma restando però la possibilità dell'impugnativa in entrambi i casi quando i documenti slam stati dolosamente occultati. Si attua quindi una duplice applicazione del principio della indivisibilità della transazione : rispetto all'errore, il quale per quanto possa riguardare un singolo patto del complesso negozio transattivo, non viene riconosciuto (causa di impugnativa parziale ; e rispetto al dolo, che rende annullabile l'intero negozio anche quando concerne una singola pattuizione).

Mentre il dolo e quindi fonte di impugnativa della transazione, sia quest'ultima generale o particolare, l'errore di fatto invece è fonte di impugnativa solo quando riguardi una transazione speciale. Nell’ interpretazione dell'art. 1975 ha perciò una fondamentale importanza la distinzione della transazione in generale e speciale. A tale proposito l’ art. 1975 prospetta due criteri : per l'uno — che concerne la transazione speciale — quest'ultima non può aver luogo se non quando riguardi un affare determinato , per l'altro — che concerne la transazione generale — quest'ultima ricorre quando venga conclusa generalmente, soprattutto gli affari che possono esservi tra le parti. Senonché questi due criteri, the non sono convenientemente raccordati, fanno sorgere due ordini di difficoltà.: a) in primo luogo, infatti, il difetto di formulazione del criterio discretivo fa residuare una zona neutra tra la transazione generale e quella speciale, con riferimento alle ipotesi nelle quali questo contratto concerne più di un oggetto senza esaurire però tutti gli affari esistenti tra le parti ; b) in secondo luogo, non delinea la determinazione specifica del criterio della generalità ai sensi dell'art. 1975.

È noto come la questione fosse dibattuta nell'interpretazione dell'art. 1777 cod. abr., giacchè, mentre alcuni sostenevano che tale requisito ricorresse quando la transazione costituiva una soluzione globale di tutte le questioni esistenti tra le parti, altri invece, richiamandosi all'art. 1769, affermavano che tale criterio trovava applicazione quando la transazione, pur concernendo tutti gli affari esistenti tra le parti, contenesse delle singole pattuizioni per ognuno degli affari transatti : consideravano quindi transazione speciale quella stipulata in massa, e transazione generale un contratto transattivo plurimo con unicità di contesto. Quest'ultima interpretazione, sulla legittimità della quale si erano già sollevati seri dubbi, ha perduto nella nuova legislazione il sostegno dell'art. 1769, sicché può concludersi che la transazione generale si abbia non soltanto quando i molteplici affari siano stati risoluti con patti singoli collegati in un unico negozio plurimo, ma anche quando siano stati risoluti mediante un patto unico che esaurisca nelle sue vane modalità, tutto il contenuto di un negozio unitario. Secondo questo criterio deve quindi considerarsi come transazione speciale, ricadente sotto il secondo alinea dell'art. 1975, quella concernente due o più affari singolarmente determinati, i quali però non siano caratterizzati da quella stretta organicità che deriva dall'esaurire tutte le questioni esistenti tra le parti.

Circa la importanza dei documenti scoperti ed il loro significato rispetto al contratto di transazione è da osservare : a) rispetto alla transazione generale, che la impugnativa per dolo è ammessa quando dai documenti risulta accresciuto il diritto della controparte, anziché escluso, cosi come avviene nella transazione speciale ; b) rispetto alla transazione speciale, che il capoverso dell'art. 1975 non trova applicazione quando dalla scoperta dei nuovi documenti venga comprovata non già l’ inesistenza, sebbene soltanto la parziale esistenza del diritto controverso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1975 Codice Civile

Cass. civ. n. 21557/2021

In tema di annullabilità della transazione, l'ipotesi di annullabilità per cosa giudicata di cui all'art. 1974 cod. civ. trova applicazione tanto nella transazione generale che in quella speciale, con priorità rispetto all'ipotesi di annullabilità per scoperta di documenti di cui all'art. 1975 cod. civ.

Cass. civ. n. 690/2005

Fuori delle ipotesi previste negli articoli 1971 e 1975 c.c., (transazione su pretesa temeraria o su titolo nullo), non è causa di annullamento della transazione la circostanza che la situazione di fatto, origine delle pretese contrapposte, fosse diversa da quella ritenuta da una delle parti transigenti, e tale che se questa ne avesse avuto esatta conoscenza non avrebbe concluso l'accordo transattivo.

Cass. civ. n. 5138/2003

A norma dell'art. 1975 c.c., i documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti successivamente non hanno influenza, salvo il solo caso di occultamento, quando la transazione sia stata «generale», cioè posta in essere relativamente ad una pluralità di controversie, in cui le reciproche concessioni sono relative non già alle singole liti, ma a tutte le liti insieme; mentre determinano l'annullabilità della transazione quando questa sia stata «speciale», (ed abbia perciò riguardato un affare determinato), ove il documento scoperto posteriormente provi che una delle parti non aveva alcun diritto. Stabilire in concreto se una transazione sia generale o speciale rientra nei compiti specifici del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale, e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio motivazionale, se immune da vizi logici o giuridici.

La «scoperta» di documenti non conosciuti all'epoca della transazione, cui fa riferimento l'art. 1975 c.c. per ricollegarvi, in caso di transazione speciale, l'effetto dell'annullabilità della stessa quando il documento scoperto successivamente provi che una delle parti non aveva alcun diritto, attiene alla esistenza del documento cartaceo intero come mezzo di prova, e non già alla conoscenza del contenuto dello stesso.

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