Cassazione civile Sez. I sentenza n. 690 del 14 gennaio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

Fuori delle ipotesi previste negli articoli 1971 e 1975 c.c., (transazione su pretesa temeraria o su titolo nullo), non è causa di annullamento della transazione la circostanza che la situazione di fatto, origine delle pretese contrapposte, fosse diversa da quella ritenuta da una delle parti transigenti, e tale che se questa ne avesse avuto esatta conoscenza non avrebbe concluso l'accordo transattivo.

(massima n. 2)

L'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato che, in mancanza di specifiche limitazione, l'efficacia dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti si estendeva a tutti i diritti scaturenti dal rapporto di locazione della cassetta di sicurezza, ivi compresa l'obbligazione per la responsabilità della banca derivante dal comportamento di un suo dipendente, accertato solo in un momento successivo alla stipulazione della transazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.