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Articolo 1971 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Transazione su pretesa temeraria

Dispositivo dell'art. 1971 Codice Civile

Se una delle parti era consapevole della temerarietà(1) della sua pretesa(2), l'altra può chiedere l'annullamento della transazione [1441 ss.].

Note

(1) La lite è temeraria quando la parte agisce in giudizio nella consapevolezza di non avere possibilità di vittoria e tale consapevolezza, a differenza di quanto richiesto dal codice di rito, deve essere qui dolosa e non anche solo gravemente colposa (v. 96 c.p.c.).
(2) La norma può ritenersi riferita sia all'ipotesi di azione temeraria che di difesa che sia tale.

Ratio Legis

Il legislatore non accorda mai protezione alla parte che abbia agito con lite temeraria (v. 96 c.p.c.), nemmeno se ciò concerne non, concretamente, la lite ma il contratto di transazione.

Spiegazione dell'art. 1971 Codice Civile

La transazione e la lite temeraria

La questione relativa alla rilevanza della lite temeraria è stata agi­tate in dottrina, per la determinazione della natura della lite, a sensi dell'art. 1764 codice del 1865. Pur escludendo la maggior parte degli scrittori che la semplice incertezza potesse costituire il presupposto sufficiente della transazione, si riteneva tuttavia che la incertezza fosse requisito necessario della lite su cui doveva operare la transazione; si aggiungeva però doversi trattare di incertezza soggettiva, giacchè negando la necessità di tale requisito si sarebbe difilato pervenuti ad ammettere la validità della transazione fondata sulla lite temeraria. Coloro i quali negano che sia presupposto indeclinabile della transazione la incertezza della lite, costretti a giustificare l’ invalidità della transazione fondata sulla lite temeraria, si riportano all'errore-dolo o alla violenza, ovvero alla causa illecita; mentre qualcuno accetta le estreme conclusioni del proprio punto di vista, sostenendo, in base a quanto disposto dall'art. 1772 codice del 1865, tra sentenza e transazione, che quest'ultima sia valida, ancorché fondata su lite temeraria, salvo l'obbligo al risarcimento dei danni, desunto in via analogica dall'art. 370 cod. proc. civ. abrogato.

A parte quest'ultima tesi, che per la sua manifesta contraddizione ad ogni sano principio giuridico non ha trovato seguito, dobbiamo scartare anche quella dottrina che vorrebbe riportare l'invalidità della transazione su lite temeraria alla illiceità della causa, giacche in tal caso la sanzione non sarebbe la semplice annullabilità, come invece dispone l'art. 1971, sebbene la nullità, giusto quanto è statuito dall'art. 1418 del nuovo cod. Più corretta è invece la dottrina che fa rientrare il fenomeno della nullità della transazione fondata su lite temeraria sotto la figura della annullabilità per dolo.

Tanto più che la disposizione che si commenta, sia pure pleonasticamente, accentua l'elemento psicologico della consapevolezza della temerarietà della pretesa : che è il presupposto immancabile perché si possa parlare di lite temeraria.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

635 Ho creduto opportuno risolvere, con un'apposita disposizione, il problema della res dubia nella transazione, poiché le varie tendenze dottrinali, sia quella che considera come elemento essenziale della transazione l'incertezza obiettiva, sia le altre che pongono tale elemento nella incertezza soggettiva, o nella esistenza pura e semplice della lite come conflitto tra una pretesa e una contestazione, concordano sulla necessità di considerare invalida la transazione diretta a comporre una lite temeraria, ho espressamente affermato nell'articolo 744 questo concetto. In tal modo si stabilisce chiaramente, che fuori del caso della lite temeraria, non è dato indagare sullo stato psicologico di incertezza o meno delle parti transigenti.
La transizione poggia sul presupposto della esistenza attuale o potenziale di una lite ed è diretta alla composizione di questa. Ogni ulteriore requisito che qualifichi la lite appare contrario alla funzione pratica della transazione. Questo principio, anche se de iure condito non raccoglie il favore della dottrina dominante, sembra più conforme alle esigenze pratiche, che si concretano nella necessità di evitare una revisione della transazione sotto il pretesto della mancanza di una res dubia.
Nella formula adottata ho parlato di infondatezza della pretesa, assumendo il termine "pretesa" in senso generico, comprensivo anche della contropretesa temeraria.
Tale temerarietà non deve essere stata conosciuta dalla parte che vuole impugnare la transazione: se c'è stata questa conoscenza, si parlerà di attribuzione a titolo di cessione, di donazione o di vendita, e non può essersi avuto quel metus litis che determina l'animus transigendi. Ciò ho chiarito nell'art. 744, dal quale deve desumersi non soltanto che la consapevolezza bilaterale della temerarietà della lite non è causa di invalidità della transazione, ma anche che questa è valida se vi è incertezza soggettiva di entrambe le parti sulla temerarietà medesima.
L'annullamento della transazione su lite temeraria, si riconduce sempre sotto il profilo dell'errore che, in relazione agli elementi ignorati dalla parte, potrà essere di fatto o di diritto, ma dovrà sempre vertire su un elemento non dedotto in controversia (argomento art. 742).

Massime relative all'art. 1971 Codice Civile

Cass. civ. n. 12744/2022

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo e uno soggettivo, ossia che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta.

Cass. civ. n. 14294/2017

La temerarietà della pretesa comportante l’annullamento della transazione ex art. 1971 c.c., come può essere eccepita dal convenuto per paralizzare la domanda dell'attore che faccia valere come titolo della sua richiesta la transazione stessa, parimenti può essere invocata dall’attore per bloccare gli effetti impeditivi dell’eccezione di transazione sollevata dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’attore, chiesta la rescissione per lesione di un contratto di vendita, e vistosi eccepire l’esistenza di una transazione preclusiva della domanda rescissione, potesse opporre, a sua volta, l’annullabilità della transazione stessa per temerarietà della pretesa).

Cass. civ. n. 5139/2003

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo ed uno soggettivo: che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata, e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta.

Cass. civ. n. 712/1997

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria ai sensi dell'art. 1971 c.c., presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chieda l'annullamento sia assolutamente ed obiettivamente infondata, e ciò in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia, che, cioè vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. La mancanza di detto presupposto esclude, di per sé, l'annullamento, e, pertanto, il giudice, accertato che la pretesa non era assolutamente infondata, deve respingere la domanda di annullamento della transazione senza compiere alcuna altra indagine, tanto più che l'art. 1971 cit., richiedendo, per l'annullamento della transazione la consapevolezza, in una delle parti, della temerarietà della sua pretesa, esclude che sia sufficiente la colpa grave, essendo invece necessario il dolo.

Cass. civ. n. 4448/1996

Poiché il presupposto della res dubia che caratterizza la transazione, è costituito non dall'incertezza obiettiva circa lo stato di fatto e diritto, ma dalla sussistenza di discordanti valutazioni in ordine alle correlative situazioni giudiziali dei rispettivi diritti ed obblighi delle parti, nessuna incidenza sulla validità ed efficacia del negozio può attribuirsi, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 1971 e ss. c.c. all'accertamento ex post della assoluta infondatezza delle contrapposte pretese. Pertanto, la sentenza di mero accertamento con cui in sede di opposizione all'esecuzione venga affermata l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, non vale a fondare la domanda giudiziale rivolta a conseguire, a titolo di liquidazione di un debito la restituzione di quanto il debitore esecutato abbia in via transattiva pagato al creditore per ottenerne la desistenza dall'azione esecutiva o addirittura la rinuncia al credito.

Cass. civ. n. 2730/1995

Ai fini della qualificabilità come transazione dell'accordo intervenuto, nell'assicurazione contro i danni, tra assicuratore e assicurato-danneggiato circa l'indennizzo a quest'ultimo dovuto, è sufficiente che sussistano tra le parti difformità di valutazioni in ordine all'entità del danno e, conseguentemente, all'indennità dovuta dall'assicuratore, poiché anche in tal caso si rendono necessarie quelle reciproche concessioni dei contraenti in cui si sostanzia la transazione. D'altra parte, considerato che la temerarietà della pretesa che comporta l'annullabilità della transazione sussiste solo se la stessa pretesa sia obiettivamente e assolutamente infondata, deve ritenersi che esattamente il giudice di merito escluda la configurabilità di tale causa di invalidità — dedotta dall'assicurato (che nella specie aveva fatto valere la modesta entità dell'indennizzo rispetto a presunti elementi di prova documentale da lui indicati) — dell'accordo transattivo raggiunto in merito all'indennizzo assicurativo, quando a tal fine dia rilievo, con adeguata motivazione, a risultanze relative alla scarsa entità delle merci distrutte.

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